Verifiche periodiche in emergenza COVID-19: Nessun differimento

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Verifiche periodiche in emergenza COVID 19

Verifiche periodiche in emergenza COVID-19: Nessun differimento

ID 10717 | 06.05.2020

Nessun differimento previsto per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, è questo quanto dichiarato dal MLPS nell'ultima FAQ, pubblicata il 06 maggio 2020.

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In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, è possibile differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020?

No. Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

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Articolo 103, comma 2 Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Vedi COVID-19 | FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Fonte: MLPS

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