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Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.
(GU Serie Generale n.160 del 26-06-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2020
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio» ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994.
[...]
Art. 3. Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e dei termini che ne derivano
1. È vietata l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 4. Obblighi di etichettatura o contrassegno
1. Il fabbricante o l’importatore che utilizza i termini di cui all’articolo 2, comma 1, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il fabbricante o l’importatore è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.
3. Spetta comunque al distributore verificare che i materiali che utilizzano i termini di cui all’articolo 2, comma 1, e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell’etichetta o contrassegno.
4. L’etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti di cui al comma 1 sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un’etichetta, questa è saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d’accompagnamento quando i materiali ed i manufatti con essi fabbricati sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura.
6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa, nell’etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte da materiali definiti all’articolo 2, comma 1.
7. L’obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fattispecie di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.
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