Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2021

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Adeguamenti Prevenzione antincendio in scadenza il 07 Ottobre 2021

Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2021

ID 14695 | 06.10.2021 / Download Scheda PDF allegata

In scadenza per il 07 ottobre 2021 l'adeguamento antincendio relativamente a:

- macchine elettriche (trasformatori elettrici) - decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014;

- aerostazioni - decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014;

- campeggi e villaggi turistici - decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014;

Inoltre scade sempre il 07 Ottobre 2021 il rinnovo della conformità antincendio delle attività "una tantum".

Download Scheda Scadenze PI - 07 Ottobre 2021

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Adeguamento antincendio Trasformatori elettrici 

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l’adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici), stabilito dall’art. 6, comma 1 lettera b) del decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014.

I lavori di adeguamento riguardano i seguenti aspetti:

- macchine elettriche installate all'aperto: distanze di sicurezza;
- macchine elettriche installate in locali esterni: ubicazione, accessi, e sistemi di ventilazione;
- macchine elettriche installate in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso: accesso, comunicazioni, sistemi di ventilazione e porte;
- installazioni poste in edifici a particolare rischio incendio: accesso, comunicazione, sistemi di ventilazione e porte.

Vedi: Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento PI entro il 7 ottobre 2021 e 2023

Macchine elettriche fisse esistenti adeguamento antincendio

Adeguamento antincendio aerostazioni

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).

I lavori di adeguamento riguardano la lunghezza dei percorsi di esodo, impianti di climatizzazione, illuminazione di sicurezza, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rivelazione, segnalazione e allarme, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

Entro il 7 ottobre 2021 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Vedi: Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamento antincendio aerostazioni

Prevenzione Incendi aerostazioni   Timeline proroghe DM 17 luglio 2020

Adeguamento antincendio campeggi e villaggi turistici

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio dei campeggi e dei villaggi turistici, secondo la proroga stabilita dall'art. 11-duodecies del la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture).

I lavori di adeguamento riguardano le caratteristiche dell'area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014.

La proroga al 7 ottobre 2021 è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto.

Vedi: Decreto 28 febbraio 2014

DM 28 febbraio 2014

Rinnovo della conformità antincendio Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982 (abrogato dal DPR 151/2011) entro 07 Ottobre 2021

Tra le attività con scadenze “una tantum”, elencate all’allegato 1 del DPR 151/2011 rientrano:

6 - reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7 - centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8 - oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64 - centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71 - aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72 - edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
77- edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

Vedi: CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

CPI Attivit   una tantum  del DM d m 16 febbraio 1982 rinnovo entro il 07 10 2021

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