Decreto 9 agosto 2016

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Decreto 9 agosto 2016: Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi alberghi

Regola Tecnica Verticale (RVT) Prevenzione Incendi attività ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti letto.

Entra in vigore: 22 Settembre 2016

Update 06 Marzo 2020

Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 che sostituisce integralmente il Decreto 9 agosto 2016 e la Sezione V.5 Alberghi del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).
 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

A. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive - turistico alberghiere di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.

Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

B. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

All'allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere.

La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico - alberghiere, con oltre 25 posti letto:

- alberghi,
- pensioni,
- motel,
- villaggi albergo,
- residenze turistico - alberghiere,
- studentati,
- alloggi agrituristici,
- ostelli per la gioventù,
- bed & breakfast, dormitori,
- case per ferie.

segue

GU 193 del 23 Agosto 2016
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Le possibili strade per la progettazione antincendio


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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

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