Decreto 21 ottobre 2015

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Decreto 21 ottobre 2015

ID 2007 | 03.11.2015

Decreto 21 ottobre 2015
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

(GU n.253 del 30.10.2015)

Att. 78 del DPR 151/2011
_______

Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane, così come definite nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi
1. Ai fi ni della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, comprensiva dell’appendice tecnica, di cui all’allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

...segue

Att. 78 del DPR 1° agosto 2011, n. 151

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

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Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione

STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE

DATA

NORMA

ARGOMENTO

11/01/1988

DM 11/01/88

Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.

21/05/2013

CHIARIMENTO 21/05/13, n° 6959

Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo  a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)

 

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