Legge 26 luglio 1965 n. 966

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Legge 26 luglio 1965 n. 966

Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

(GU n.204 del 16-08-1965)
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Legge 26 luglio 1965 n. 966
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Art. 4.
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la perio­dicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tec­niche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mu­tare le condizioni di sicurezza precedentemente accer­tate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.

Emanato in accordo all'Art. 4 il DM 16 febbraio 1982

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