Attività di Livello 3: Attestato idoneità tecnica addetti emergenze / Note 2022

ID 11674 | | Visite: 25332 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/11674

Attivit  di livello 3 Attestato idoneit  tecnica addetti emergenze

Attività a rischio di incendio Livello 3 e Attestato di idoneità tecnica addetti emergenza / Note 2022

ID 11674 | Rev. 1.0 del 20.09.2022 / Documento completo allegato

Documento aggiornato al Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021).

Nuove Tabelle di raffronto:

- Decreto 2 settembre 2021: raffronto differenze tra le Attività di Livello III e la necessità dell'Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze.
Decreto 2 settembre 2021 / D.M. 10 marzo 1998: raffronto differenze tra le Attività di Livello III / Attività di rischio incendio elevato e raffronto necessità Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze tra i due Decreti.
...
Abstract

A. DM 2 Settembre 2021

Il Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli di attività individuati:

- Attività di livello 3
- Attività di livello 2
- Attività di livello 1

Non sono più previste le Classificazioni in Rischio di incendio basso, medio, alto del D.M. 10 marzo 1998.

Tabella di confronto tra le attività di Livello 3 (p. 3.2.2) e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (p. 4.1) (nelle celle in rosso differenze)

Attività di livello 3 Idoneità tecnica VVF Note
All. III p. 3.2.2 All. IV p. 4.1 ---
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; ---
b) fabbriche e depositi di esplosivi; b) fabbriche e depositi di esplosivi; ---
c) centrali termoelettriche; c) centrali termoelettriche; ---
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; ---
e) impianti e laboratori nucleari; e) impianti e laboratori nucleari; ---
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; Attestato a partire da 10.000 m2
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; Attestato a partire da 5.000 m2
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; ---
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; ---
j) alberghi con oltre 200 posti letto; j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; - Attestato alberghi a partire da 100 p,l,
- Attestato villaggi turistici c > 500 p.
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; ---
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; Attestato a partire da 300 p.
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 500 persone presenti; Attestato a partire da 500 p.
--- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; ---
--- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m; ---
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; ---
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; ---
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Attestato anche per trattamento rifiuti (oltre allo stoccaggio)
e inerti

B. DM 10 Marzo 1998

Per la Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, tra cui la definizione delle Attività a rischio di incendio elevato, è in vigore attualmente è il D.M. 10 marzo 1998 come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 626/1994 abrogato dal D. Lgs n. 81/2008. L'articolo, oltre a note sulle attività a rischio di incendio elevato, attraverso una tabella di raffronto, mette in evidenza differenze tra le Attività a rischio elevato stesse e la necessità dell'Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze (Corso C - Rischio elevato).

Tabella di confronto tra le attività a rischio di incendio elevato (p. 9.2) e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (All. X) (nelle celle in rosso differenze)

Attività rischio di incendio elevato (All. IX - 9.2) Necessità attestato di idoneità tecnica (All. X) Corso C Note  
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;  a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;  --- 
b) fabbriche e depositi di esplosivi;  b) fabbriche e depositi di esplosivi;  ---
c) centrali termoelettriche;  c) centrali termoelettriche; --- 
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; ---
e) impianti e laboratori nucleari;  e) impianti e laboratori nucleari; --- 
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;   Attestato a partire da 10.000 m2
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2 Attestato a partire da 5.000 m2
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane;  ---
i) alberghi con oltre 200 posti letto; i) alberghi con oltre 100 posti letto Attestato a partire da 100 posti letto
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;  l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;  --- 
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;   Attestato a partire da 300 persone presenti
n) uffici con oltre 1000 dipendenti n) uffici con oltre 500 dipendenti Attestato a partire da 500 dipendenti
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; ---
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. ---
--- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;  Attestato previsto
--- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;  Attestato previsto

...

C. Tabella di confronto DM 10 Marzo 1998 / DM 2 Settembre 2021

C  Tabella confronto DM 10 Marzo 1998 e DM 2 Settembre 2021

...
Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 20.09.0222 Decreto 2 settembre 2021 Certifico Srl
0.0 01.10.2022 ---- ---

Collegati

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi