Focus ISO 13857:2019 Zone pericolose - Distanze sicurezza

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UNI EN ISO 13857 2020

UNI EN ISO 13857:2020 Zone pericolose - Distanze sicurezza 

ID 8955 | Rev. 2.0 del  07.05.2021 / Documento completo allegato

Documento di analisi delle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori in riferimento alla norma EN ISO 13857:2019 (UNI EN ISO 13857:2020).

La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza sia in ambienti industriali e non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario.

Update del 07.05.2021 Rev. 2.0:

- Aggiornamento contenuto lingua IT

EN ISO 13857:2019 “Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs”

Data entrata in vigore: 30 ottobre 2019

Adotta: ISO 13857:2019 entrata in vigore 10 ottobre 2019

Recepita in Italia con la UNI EN ISO 13857:2020 in data 05 marzo 2020.

Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE.

Modifiche rispetto ISO 13857:2008

Rispetto alla norma ISO 13857:2008, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) adattamento del concetto di basso rischio per conformarsi alla norma ISO 12100:2010;
b) aggiunto chiarimento relativo al fatto che le aperture di 180 mm nella struttura protettiva consentono l'accesso completo al corpo; 
c) integrazione dei requisiti per il dispositivo di protezione in caso di rischio prevedibile; 
d) Revisione redazionale.

Questo documento stabilisce i valori delle distanze di sicurezza in ambienti sia industriali che non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per le strutture di protezione. Fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso degli arti inferiori.

Questo documento riguarda le persone di età uguale e maggiore di 14 anni (la statura del 5° percentile dei quattordicenni è di circa 1 400 mm). Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni per i bambini di età maggiore di 3 anni (la statura del 5° percentile dei bambini di 3 anni è di circa 900 mm) per i quali è necessario affrontare il problema dell'accesso alle aperture.

I dati per prevenire l'accesso agli arti inferiori per i bambini non sono considerati.

I dati per impedire l'accesso degli arti inferiori dei bambini non sono presi in considerazione.

Le distanze si applicano quando è possibile ottenere una sufficiente riduzione del rischio solo mediante distanziamento. Poiché le distanze di sicurezza dipendono dalle dimensioni, alcune persone dalla corporatura imponente sono comunque in grado di raggiungere le zone di pericolo anche quando i requisiti del presente documento sono soddisfatti.

La conformità ai requisiti del presente documento impedisce l'accesso alla zona di pericolo. Tuttavia, si avvisa l'utilizzatore del presente documento che non sono forniti dati sulla necessaria riduzione del rischio per ogni pericolo (per esempio, pericoli legati alle emissioni della macchina come radiazioni ionizzanti, fonti di calore, rumorosità, polvere).

I punti relativi agli arti inferiori si applicano a titolo esclusivo quando l'accesso degli arti superiori alla medesima zona di pericolo non è prevedibile secondo la valutazione del rischio.

Le distanze di sicurezza sono destinate a proteggere le persone che tentano di raggiungere le zone di pericolo nelle condizioni specificate (vedere punto 4.1.1). 

RESS Direttiva macchine presunti conformi (Appendice ZA)

Una volta che la presente norma è stata citata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come rientrante in quella Direttiva e che è stata adottata come norma nazionale in almeno uno Stato membro, la conformità ai punti normativi della presente norma conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità con i corrispondenti requisiti essenziali: 1.1.2 e 1.4.3.

REZZ ZA 1

Prospetto ZA.1 EN ISO 13857:2019 Corrispondenza fra la presente norma europea e la Direttiva UE 2006/42/CE

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza

a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:

- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.

d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.

e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.

La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.

Estratto EN ISO 13857:2019 Ufficiale IT

[...]

4.2.2 Superamento di strutture di protezione

4.2.2.1 Generalità

La figura 2 mostra il superamento di una struttura di protezione.

F2

Legenda
1 area di portata dell'arto superiore
2 area esterna alla portata dell'arto superiore (zona pericolosa)
hh l'altezza del punto della zona di pericolo più vicina alla zona di accesso dell'arto superiore
hps altezza della struttura protettiva
sh distanza di sicurezza orizzontale del punto della zona pericolosa più vicino alla zona di accesso dell'arto superiore

Figura 2 - Superamento della struttura di protezione

I valori indicati nei prospetti 1 e 2 devono essere utilizzati per determinare la(le) dimensione(i) corrispondente(i) per l'altezza della zona di pericolo, l'altezza delle strutture di protezione e la distanza di sicurezza orizzontale dalla zona di pericolo.

Quando i valori noti di hh, hps o sh sono compresi tra due valori, deve essere utilizzata la maggiore distanza di sicurezza, la struttura di protezione più alta o la modifica dell'altezza (più alta o più bassa) della zona di pericolo. Di conseguenza, non ci deve essere alcuna interpolazione dei valori indicati.

[...]

4.2.3 Aggiramento

Il prospetto 3 mostra esempi di movimenti fondamentali per persone dai 14 anni in su, di circa 1,4 m di altezza e oltre (vedere anche punto 4.2.5). Distanze di sicurezza minori 850 mm possono essere utilizzate quando l'ostacolo che limita il movimento è lungo almeno 300 mm.

Prospetto 3 Aggiramento con limitazione del movimento

Dimensioni in millimetri

Prospetto 3

[...]

4.2.5 Effetto delle strutture di protezione aggiuntive sulle distanze di sicurezza

Nei prospetti da 1 a 5, le strutture di protezione di riferimento si trovano in un unico piano.

Strutture o superfici di protezione aggiuntive che operano come tali possono ridurre la libertà di movimento del braccio, della mano o delle dita e possono aumentare la dimensione della zona in cui possono essere ammissibili i punti di pericolo. Nei prospetti 3 e 6 sono riportati alcuni esempi di come ciò possa essere realizzato.

Le strutture e le superfici di protezione su cui è possibile appoggiare il braccio possono essere inclinate con qualsiasi angolazione.

Prospetto 6 Aggiramento con strutture di protezione aggiuntive

Dimensioni in millimetri

Prospetto 6 limitazione movimento

[...]

Esempio 3

Compiti: Determinare l'altezza, hh, della zona di pericolo con valori noti per hps e sh.

Ipotesi:
- La distanza di sicurezza orizzontale, sh, dalla zona di pericolo è di 850 mm.
- L'altezza, hps, della struttura di protezione è di 1700 mm.

Metodo: l'altezza, hh, della zona di pericolo può essere determinata secondo quanto segue:

1 Il valore hps = 1600 mm è scelto come valore più vicino a 1700 mm pur essendovi distanze di sicurezza maggiori (più sicure) in tale colonna rispetto a hps = 1 800 mm.
2 Il valore sh = 800 mm è scelto come valore più vicino a (e minore di) 850 mm, e quindi sono determinate diverse posizioni improprie come evidenziato nella figura A.3.
3 Il valore corrispondente per hh è di 2400 mm o più, o 1000 mm o meno.

Esempio 3

Fig. A3 Esempio

[...] segue in allegato

Fonti
EN ISO 13857:2019
Direttiva 2006/42/CE Macchine

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 07.05.2021 Aggiornamento contenuto lingua IT Certifico Srl
1.0 15.10.2019 ISO 13857:2019
Miglioramenti grafici
Certifico Srl
0.0 19.08.2019 -- Certifico Srl

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