Protocollo d’intesa tappi con meccanismo a biglia

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Dispositivi anti rabbocco

Protocollo d’intesa  tappi con meccanismo a biglia in bottiglie di oli vergini

Protocollo d’intesa per l’individuazione di forme di tutela del consumatore verso i rischi derivanti da un possibile uso improprio dei tappi dotati di meccanismo a biglia presenti nelle bottiglie di oli vergini

Protocollo d'Intesa inviato alla Commissione Europea in data 22.07.2019 (termine dello status quo 12.08.2019).

Il protocollo, in linea con l’art. 8, par. 2 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti n. 2001/95/CE e l’art. 107, comma 5 del Decreto legislativo n. 205/2006 (Codice del consumo), costituisce una soluzione volontaria di natura precauzionale in quanto individua gli impegni che gli operatori della filiera dell’olio, dai produttori ai pubblici esercizi, si assumeranno a seconda dei ruoli ricoperti, per consentire l’eliminazione dal mercato ed il contestuale smaltimento delle scorte in condizioni di sicurezza, di un dispositivo anti rabbocco a biglia, di cui alla scheda allegata al protocollo, che è risultato essere pericoloso per il consumatore a seguito della sua prevedibile manomissione.

Sono stati registrati, infatti, 161 casi domestici di caduta accidentale della biglia di vetro, a seguito di manomissione del dispositivo di chiusura anti-rabbocco, da questo alla confezione di olio e da qui nelle pietanze da condire da parte del consumatore.
Con il protocollo i produttori del tappo in questione si impegnano a non immetterlo più sul mercato e ad individuare soluzioni costruttive più sicure.

Le Associazioni delle imprese produttrici e confezionatrici di olio e delle aziende distributrici di olio si impegnano ad informare le aziende associate affinché smaltiscano nel periodo di 9 mesi le scorte delle confezioni di olio oggetto di impegni preesistenti la firma del protocollo fornendo opportuna comunicazione al consumatore dei possibili rischi derivanti dalla manomissione dei dispositivi, segnalando al contempo di astenersi da detta operazione. Tutte le altre scorte verranno smaltite unicamente presso i pubblici esercizi, destinatari della norma che ne ha previsto l’obbligo.

La scelta di adottare il protocollo d’intesa nasce dalla necessità di gestire, con il coinvolgimento di tutte le parti in causa, l’eliminazione dal mercato di un dispositivo divenuto pericoloso per il consumatore e che difficilmente può essere oggetto di provvedimento di diniego di circolazione da parte delle Autorità di vigilanza in quanto non esistono in materia specifiche norme tecniche di riferimento o standard UNI.

Gli impegni informativi assunti dalle Associazioni di categoria verso le aziende proprie associate, e da queste verso il proprio personale, consentirà di smaltire le scorte di prodotto in condizioni di massima sicurezza del consumatore fino all’esaurimento dei dispositivi oggetto di manomissione.

Le confezioni di olio con tappi anti rabbocco sono largamente diffuse sia presso la distribuzione al dettaglio che presso ogni tipo di mensa ed anche presso le cucine, benché l’art. 7 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n.9 ne prescriva a livello nazionale l’obbligatorietà solo nei pubblici esercizi e non nella preparazione dei pasti.

È emersa in numerosi casi la presenza accidentale di biglie di vetro nei cibi (es. insalate o minestroni) collegata all’uso di bottiglie con tappo a biglia da parte di consumatori ed operatori delle mense che avevano provveduto alla modifica/manomissione del tappo per velocizzare la fuoriuscita dell’olio, provocando così inavvertitamente la caduta della pallina nella pietanza.

In particolare, risultano 161 casi di presenza di biglie nelle pietanze, quali insalate o minestroni, che il consumatore imputava all’azienda produttrice della pietanza stessa.

Sulla base della documentazione acquisita dai produttori di dispositivi anti rabbocco è stato possibile identificare le caratteristiche del tappo a biglia in grado di causare gli incidenti oggetto di segnalazione:

- dispositivo a vite noto come Pilfer Proof Closure 31,5x24,6, o di diverso diametro, composto di tre pezzi + biglia, avente un solo aggancio interno e nessun aggancio esterno al collo della bottiglia, tale da renderlo facilmente estraibile con rottura del cestello e caduta della biglia di vetro nella confezione di olio.

In considerazione della numerosità degli incidenti segnalati e degli evidenti rischi di ingestione e soffocamento per i consumatori appartenenti anche a fasce deboli (es. bambini presso i nidi o le scuole, degenti presso gli ospedali), si richiede la notifica di urgenza, ai sensi dell’art. 6, comma 7 lett. a) della direttiva UE n. 2015/1535.

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Fonte: EU

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