Circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017

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Circolare INPS 90 2017

Lavori usuranti: Accesso anticipato al pensionamento

Circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017

OGGETTO: Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019.

Requisito oggettivo

Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha, tra l’altro, modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo, alla lettera a), la soppressione delle parole “compreso l’anno di maturazione dei requisiti” e la sostituzione delle parole “per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017” con la parola “ovvero” e, alla lettera b),la soppressione delle parole “per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

A seguito di tali modifiche, a partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa
ovvero
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).

Con riferimento ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti hanno cessato l’attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione della predetta attività.

Laddove invece gli stessi lavoratori svolgono ancora attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data.

Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.

Per l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante per almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere computata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti.

Al riguardo, si rammenta che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi. 

Fonte: INPS

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