Decreto #IoRestoaCasa | Domande frequenti

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FAQ DPCM 11 Marzo 2020 REV  3 0

Decreto #IoRestoaCasa | Domande frequenti

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | DPCM 22 marzo 2020 | DM 25 marzo 2020

Documento aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 (il cui allegato 1 è stato modificato dal DM 25 marzo 2020).

Update del 27.03.2020

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

Dal 9 marzo, le regole introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci sino al 3 aprile.

SPOSTAMENTI

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

2. Posso muovermi in città?

I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

3. Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?

Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

4. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

5. È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

6. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020.

7. Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?

L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.

8. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

9. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.

10. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.

11. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

12. Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?

No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.

13. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

14. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

15. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

16. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Turismo".

17. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

18. Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

19. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

20. Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

21. È consentito fare attività motoria?

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.

22. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

No. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.

23. Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità (consultare l’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020). È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto nella prossimità di casa propria. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

24. Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

25. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?

Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Violazioni e sanzioni".

26. Come si devono comportare i transfrontalieri?

I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).

27. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?

Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

28. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?

Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.

29. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.

DISABILITÀ

1. Dove posso trovare le informazioni sui provvedimenti del Governo in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità?

Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Sul sito, oltre ai vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile, è pubblicata una specifica sezione contenente le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo e che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie.

TRASPORTI

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2. I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali   di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

5. Sono previste limitazioni o controlli alle partenze con navi di linea e traghetti?

I trasferimenti in nave da un luogo ad un altro sono ammessi solo per motivi di salute, lavoro o necessità. Alle partenze sono previsti controlli, in occasione dei quali i viaggiatori dovranno autocertificare i motivi dello spostamento. I Presidenti delle Regioni possono ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali del servizio. Allo stesso modo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi di trasporto via pullman, treno, aereo o nave. In particolare, per la Sardegna è stato previsto che gli arrivi e le partenze dei passeggeri con i traghetti sono possibili solamente previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’Autorità sanitaria regionale. Analoghe misure sono state previste per il trasporto marittimo da e verso la Sicilia. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto delle merci.

LAVORO

1. La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?

Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza?

La modalità di lavoro agile, cd. smart working, ai sensi dell’articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) è la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego fino alla fine dello stato di emergenza o, se del caso, ad un termine più breve stabilito con dpcm su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Tale modalità è applicata, in quello privato, ai lavoratori dipendenti disabili con connotazione di gravità e ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità con connotazione di gravità. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

3. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.

4. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

5. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

6. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro pubblico può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse?

Sì. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le pubbliche amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

7. Le linee guida contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmate il 14 marzo a Palazzo Chigi dalle parti sociali, si applicano soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

8. Cosa viene disposto per quelle prestazioni lavorative che non rientrano tra le prestazioni essenziali e la cui natura intrinseca non consente lo svolgimento con modalità di lavoro agile, come nel caso di archivisti, commessi, autisti e ogni altro tipo di personale ausiliario, nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano esaurito le ferie maturate al 12 marzo 2020?

Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

9. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse?

Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.

10. I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”, disposta dall’art. 1, punto 3), del DPCM 11 marzo 2020?

No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.

11. Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile?

Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero. Chi risiede all'estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni della generalità dei lavoratori.

12. Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.

UFFICI PUBBLICI

1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

2. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

3. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020).

4. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (aggiornato dal DM 25 marzo 2020) ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

5. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?

Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ancora vigente.

6. Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

7. Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

8. Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.

9. Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del DPCM 11 marzo 2020?

No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

10. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

11. Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?

In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

12. I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

13. Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?

Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

14. La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

15. Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?

Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.

16. Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?

No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

17. Le concessionarie di automobili rimangono aperte?

No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.

18. Il nuovo DPCM del 22 marzo 2020 prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso DPCM “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

CANTIERI

1. I cantieri rimangono aperti?

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal DPCM 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA

1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

No, non sono previste limitazioni.

2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni.

3. Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.  La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca?

Si, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca.

SCUOLA

1. Cosa prevede il decreto per le scuole?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2. I servizi educativi sono sospesi solo per i bambini della fascia 0-6 anni o anche per quelli di età superiore?

Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.

UNIVERSITÀ

1. Cosa prevede il decreto per le università?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal DPCM del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?

Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?

Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.

5. Cosa succede a chi è in Erasmus?

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

SERVIZI SOCIALI

1. I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)?

Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.

2. Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i  centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza?

No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020?

Sì. Il DPCM dell’11 marzo 2020, sospende le attività di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza inter personale di 1 metro. È da ritenersi che pur essendo a titolo gratuito, tali servizi, possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.

4. Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività?

Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile.

CERIMONIE ED EVENTI

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?

Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

3. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

4. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

5. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il DPCM dell’11 marzo espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.

RIUNIONI

1. Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone?

Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

2. E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni?

Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

TURISMO

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.

Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2. Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?

No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività.

3. Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?

I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

4. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

2. Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?

È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.

3. In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?

Faq in aggiornamento inseguito all'entrata in vigore del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4. L'ammenda di cui si parla comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale?

Faq in aggiornamento inseguito all'entrata in vigore del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

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Fonti
Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

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