Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma

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Accordo riparazione macchine non a norma

Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma

Il recente Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la  Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, hanno affermato come il divieto posto dall’articolo 23 per la vendita di macchine non a norma possa subire “[...] un qualche temperamento in chiave derogatorialaddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.

E' il caso di vendita di una macchina ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva della stessa macchina, mediata tramite il venditore all’origine.

Il Modello è stato redatto per la vendita di macchine non a norma per "riparazione" a ditta specializzata, in accordo con:

Art. 23 D.Lgs. 81/2008
Art. 72 D.Lgs. 81/2008
Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590

Con il recente Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, possono occorre i termini per la vendita di una macchina non a norma (comunque vietata dall'Art 33), "laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma".

E' il caso di vendita ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma"con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine.

In particolare, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si afferma che sulla base di “[...] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale [...] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”

Art 23 D.Lgs. 81/2008

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art 72 D.Lgs. 81/2008

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. 
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.


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