Decreto 22 dicembre 2017

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Decreto 22 dicembre 2017

Decreto 22 dicembre 2017 

Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

(GU n.54 del 06-03-2018)

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Art. 1. Contenuti e finalità

1. Il presente decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, di seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
...
Art. 15. Fondo nazionale per l’efficienza energetica

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo.  A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015.

La dotazione del Fondo può essere integrata:

a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modifiato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con il medesimo decreto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera a);

b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le seguenti definizioni:

a) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni
b) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;
d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) banche: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
g) intermediari finanziari: gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
h) Cabina di regia: la cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia;
i) data di avvio della realizzazione del progetto: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori; 
j) ESL: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, è l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; k) evento di escussione: il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell’operazione finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente decreto;
l) intimazione di pagamento: diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
n) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;
o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari, quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.

Art. 3. Dotazione e gestione finanziaria del Fondo

1. All’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilità, le risorse di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. La dotazione del Fondo è incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 23, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la ripartizione indicata al comma 1 dell’art. 5, su due conti correnti infruttiferi intestati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nel seguito INVITALIA, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.

4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in conformità al presente decreto, disciplinano le modalità di accesso ai benefici.

Art. 4. Gestione del Fondo

1. La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l’altro, le modalità di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla gestione del Fondo.

3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 5. Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il Fondo è articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 3:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

2. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).

3. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni. 4. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, nell’ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.

Art. 6. Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7.

2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

Art. 7. Tipologie di intervento agevolabili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:

a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;

b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare; iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.

3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) , punto ii) , possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.

5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.

6. Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a) , punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’art. 16, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’agevolazione di cui al presente decreto.

8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L’investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L’importo dell’agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16, nel rispetto del regolamento de minimis .

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