Legge 15 giugno 1955 n. 518

ID 17016 | | Visite: 1059 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/17016

Legge 15 giugno 1955 n. 518

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

(GU n.149 del 01.07.1955)
________

Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Art. 2. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 15 giugno 1955 n. 518 testuale.pdf)Legge 15 giugno 1955 n. 518 testuale
 
IT600 kB174
Scarica questo file (Legge 15 giugno 1955 n. 518.pdf)Legge 15 giugno 1955 n. 518
 
IT101 kB148

Tags: Impianti Impianti elettrici