CEI 31-93 | Verifica impianti elettrici ATEX ante 30 Giugno 2003

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CEI 31 93

CEI 31-93 | Verifica impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

ID 9992 | 30.01.2020

Il presente documento tratto dalla Guida CEI 31-93 ha per oggetto gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili già utilizzati prima del 30 Giugno 2003 (termine adeguamento ATEX Art. 88 decies del D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233) ed ha lo scopo di fornire alcune indicazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione di idoneità di detti impianti e dei relativi prodotti.
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D.LGS. 81/08

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 295 - Termini per l’adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’ALLEGATO L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’ALLEGATO L, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente Titolo.

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nell’Allegato XLIX, art. 2 stabilisce che le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità all’Allegato L, parte A, è determinato da tale classificazione.

Il decreto prosegue stabilendo che, per i luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, le zone sono: zona 20, 21 e 22.

Per quanto attiene ai luoghi con pericolo di esplosione per polveri combustibili già classificati applicando la Norma CEI 64-2 si ricorda che tale norma non prevedeva i diversi tipi di zone (zona 20, 21, 22), ma soltanto zone AD e zone non AD, questo comporta che, ferma restando la responsabilità e discrezionalità del datore di lavoro, detti luoghi devono essere riclassificati applicando la relativa norma CEI in vigore alla data di riclassificazione. 

Si deve inoltre verificare che gli impianti elettrici e i relativi componenti (prodotti elettrici) già utilizzati prima del 30 giugno 2003 e realizzati in conformità con la Norma CEI 64-2, soddisfino le prescrizioni minime stabilite dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Titolo XI per i diversi tipi di zone. 

Le prescrizioni minime di sicurezza applicabili, sia ai prodotti, sia agli impianti elettrici, sono contenute nell’Allegato L del suddetto decreto; tali prescrizioni sono finalizzate ad assicurarne l’uso solo se giudicati sicuri sulla base della valutazione dei rischi, formalizzata nel Documento sulla protezione contro le esplosioni.

La Norma CEI 64-2, per quanto attiene alla penetrazione della polvere nei prodotti elettrici, prevedeva solo la protezione mediante involucro e richiedeva un grado di protezione IP44 per le polveri non conduttrici e IP55 per le polveri conduttrici (resistività elettrica uguale o inferiore a 1000 Ωm). 

Le Norme della serie CEI EN 50281, in vigore alla data del 30 giugno 2006, e le attuali Norme della serie CEI EN 61241, per quanto attiene alla penetrazione della polvere richiedono il grado di protezione:

- IP 6X in tutte le zone 20 e 21, nonché nelle zone 22 con polveri conduttrici, secondo la Norma CEI EN 60529, ad esclusione delle macchine elettriche rotanti che devono essere provate nelle condizioni descritte per il primo numero 5 della Norma CEI EN 60034-5 essendo le condizioni di accettazione quelle indicate per il primo numero 6 della Norma CEI EN 60529;
- IP 5X in zona 22 con polveri non conduttrici, secondo la Norma CEI EN 60529 e la Norma CEI EN 60034-5 per quanto riguarda le macchine elettriche rotanti.

Conseguentemente, i gradi di protezione minimi precedentemente previsti per i prodotti elettrici non offrono, in linea generale, livelli di protezione equivalenti a quelli attualmente richiesti.

Excursus

1 Generalità

1.1 Oggetto e scopo

Il presente documento ha per oggetto gli impianti elettrici dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili già utilizzati prima del 30 giugno 2003 ed ha lo scopo di fornire alcune indicazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione di idoneità di detti impianti e dei relativi prodotti. 

Le misure suggerite sono indicative, non esaustive e non sostitutive delle modalità di protezione e di tenuta alla polvere previste dalla Norma EN 61241-14 (uso di prodotti ATEX). 

Spetta al datore di lavoro assumersi la responsabilità di dichiarare e documentare che tali misure assicurano i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal D.Lgs. 81/08 Titolo XI per gli impianti elettrici e relativi componenti.

1.2 Campo di applicazione

Il presente documento si applica agli impianti elettrici di cui al par.1.1 dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili classificati applicando la Norma CEI 64-2; esso non si applica:

- alle miniere;
- agli apparecchi portatili, trasportabili e/o soggetti a movimento nell’uso ovunque utilizzati. 

2 Criteri di valutazione della adeguatezza degli impianti elettrici esistenti al 30 giugno 2003

2.1 Impianti elettrici

Gli impianti elettrici nel loro insieme già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI per i diversi tipi di zone; deve inoltre essere rispettato quanto di seguito indicato. 

2.2 Prodotti già utilizzati negli impianti elettrici alla data del 30 giugno 2003

I prodotti già utilizzati alla data del 30 giugno 2003 negli impianti in oggetto devono garantire i livelli di protezione della Tab. 2-1, secondo quanto richiesto dal DPR 126/98 (Direttiva 94/9/CE).

Livello di protezione Categoria GRUPPO I Prestazioni di protezione Condizioni di funzionamento Numero di mezzi di protezione (Nota1) Zona d’uso
Molto elevato 1 Protezione adatta al funzionamento
normale e due mezzi di protezione indipendenti o
sicurezza garantita
anche qualora si manifestino
due guasti indipendenti
uno dall’altro
I prodotti restano alimentati e in funzione 3

20

21

22
Elevato 2 Protezione adatta al funzionamento
normale e a disturbi frequenti
o apparecchi in cui si
tenga normalmente
conto dei guasti
I prodotti restano alimentati e in funzione 2

21

22
Normale (Nota 2) 3 Protezione adatta al funzionamento normale I prodotti restano alimentati e in funzione 1 22

NOTA 1 I mezzi di protezione sono anche denominati apprestamenti di difesa o barriere di sicurezza.

NOTA 2 Il livello di protezione “Normale” è da intendersi “Aumentato” (enhanced) nei confronti del pericolo di accensione, rispetto a quello dei prodotti destinati all’uso in ambienti ordinari.

Tabella 2-1 – Requisiti minimi dei prodotti già utilizzati alla data del 30 giugno 2003 negli impianti elettrici dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili

2.3 Verifica del livello di protezione dei prodotti già utilizzati negli impianti elettrici alla data del 30 giugno 2003

I prodotti già utilizzati alla data del 30 giugno 2003 negli impianti in oggetto devono avere un livello di protezione Molto elevato, Elevato o Normale a seconda della zona pericolosa in cui sono installati (zona 20, 21, o 22), come indicato in Tab. 2-1; pertanto è necessario effettuare l’analisi delle potenziali sorgenti di accensione proprie dei prodotti. Per l’analisi può essere fatto riferimento alla Norma UNI EN 1127-1 e ai metodi impiegati per i prodotti non elettrici nelle norme della serie UNI EN 13463.

NOTA Una metodologia più dettagliata e completa è offerta anche dalle Norme EN 15198, EN 15233 e dalle Norme della serie EN 61508 ed EN 61511 per la sicurezza funzionale dei sistemi strumentali e per l’affidabilità e la disponibilità dei mezzi di riduzione dei rischi. 

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segue in allegato

Fonti 
D.Lgs. 81/08
CEI 31-93

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