Impianti ante 1990: adeguamento e status

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Impianti ante 1990 adeguamento e status

Impianti ante 1990: adeguamento e status

Gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile (attività produttive, ecc) devono ad oggi essere stati adeguati secondo quanto aveva previsto la Legge n. 46/90. Gli step delle norme in vigore dal 1990 ad oggi.

Si ripercorre la normativa relativa agli impianti a partire dalla Legge n. 46/90 (abrogata dal DM n. 37/2008) che prevedeva all'Art. 7 comma 3 l'obbligo di adeguamento degli impianti entro 3 anni dalla data di entrata in vigore (13 marzo 1990). Tale termine (13 marzo 1993) è stato prorogato dalla Legge n. 25/1996 che ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. La Legge n. 266/1977, ha differito, per ultimo, il termine di adeguamento al 31 dicembre 1998.

Impianti ante 1990  Status
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 1.  Legge n. 46/1990 | Norme per la sicurezza degli impianti

Nella Legge n. 46/90 la previsione di adeguamento degli impianti esistenti riguardava tutti gli impianti (art. 7, comma 3).

Legge n. 46/90
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Art. 7 Installazione impianti
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c. 3
Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro 3 anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo (13 marzo 1993).

 2.  D.P.R. n. 447/1991 | Regolamento di attuazione Legge n. 46/1990

Il Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 (Art. 15 Regolamento di attuazione da emanare entro 6 mesi dalla entrata in vigore), è il DPR n. 447/1991 che aveva previsto le modalità di adeguamento, e, per soli impianti elettrici, un criterio per stabilire se potevano considerarsi già adeguati (art. 5, comma 8 del DPR n. 447/91).

D.P.R. n. 447/91
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Art. 5 Installazione degli impianti
c. 8
Per l'adeguamento degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in vigore della legge e' consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purche' l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalita' dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformita' che ne attesti l'autonoma funzionalita' e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. (*) 

(*) E’ necessario anche l’impianto di terra, in coordinamento con l'interruttore differenziale.

 3.  D.P.R. n. 392/1994 | Adeguamento dichiarato mediante Atto notorietà

Con il D.P.R. n.  392/1994 è previsto che per gli impianti già conformi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 46/90 si possa emettere Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'adeguamento già avvento o per impianti già conformi (vedesi es. Modello Allegato).

D.P.R. n.  392/1994

Art. 6. Adeguamento mediante atto di notorieta' e dichiarazione sostitutiva

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione gia' conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorieta', sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

2. I proprietari delle singole unita' abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformita' di cui all'articolo 9 della legge.

 4.  Legge n. 25/1996 | Proroga termini adeguamento Legge n. 46/1990

Legge 5 gennaio 1996 n. 25 
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Art. 4. Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti

1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia' iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attivita', previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 5.  Legge n. 266/1997 | Proroga termini adeguamento Legge n. 46/1990 | Ultimo

La Legge 7 agosto 1997 n. 266 concernente "Interventi urgenti per l'economia" (GU n.186 dell'11 agosto 1997) all''art. 31, primo comma, differisce al 31 dicembre 1998 il termine per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici civili, che, originariamente fissato dall'art. 7, comma 3, della Legge 5 marzo 1990 n. 46, in tre anni, è stato più volte prorogato.

Sempre la citata legge n. 266/97, al secondo comma dell'art. 31, estende anche agli edifici scolastici di proprietà privata la proroga, al 31 dicembre 1999, del termine per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti; agevolazione che la Legge n. 649/96, aveva riservato ai soli fabbricati di proprietà pubblica.

Legge n. 266/1977
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Art. 31 Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse

 6.  DM n. 37/2008 | Decreto Impianti

Il DM n. 37/2008 riportata di impianti adeguati e non che devono essere adeguati, la previsione è coerente all’epoca della sua entrata in vigore (27/3/2008) in quanto era comunque già esaurito il periodo previsto per l'adeguamento della Legge n. 46/90 anche se rimane traccia del fatto che per i soli impianti elettrici si considerano adeguati se sono soddisfatti i requisiti minimi dettati dall’art. 6, comma 3.

Il DM 37/08 non prevede più l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti.

Il DM n. 37/2008 indica il criterio che solo per gli "impianti elettrici" negli edifici di civile abitazione realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Come detto l’ultimo termine di adeguamento degli impianti con la L. 46/90, protratto in forza di varie proroghe, è scaduto il 31/12/1998.

DM n. 37/2008
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Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

 7.  Stato attuale

Agli impianti dopo eventuali lavori di adeguamento di cui alla Legge n. 46/1990, (come detto i criteri erano previsti solo per gli impianti elettrici) doveva corrispondere una dichiarazione di conformità, quindi:

- tutti gli impianti devono essere stati adeguati
- agli interventi di adeguamento doveva corrispondere una dichiarazione di conformità
- per gli impianti che, a tutt’oggi non hanno una dichiarazione di conformità, si deve fare una dichiarazione di rispondenza
- tuttavia a chi il 13 marzo 1990 disponeva di un impianto elettrico già conforme non era (e non è ex lege) richiesto alcunché infatti:
- - ai sensi della Legge 46/90 gli impianti dovevano essere adeguati, ma per quelli precedenti l’entrata in vigore non esisteva alcun obbligo di disporre di documentazione che lo attestasse
- - solo per gli interventi di adeguamento (e non) eseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge n. 46/1990 esiste l’obbligo giuridico di disporre della relativa dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.

Il DM n. 37/2008 non ha poi modificato la situazione dal momento che la dichiarazione di rispondenza da esso introdotta è applicabile solo agli impianti (che lo richiedevano) installati dal 13 marzo 1990 al 27 marzo 2008 ovvero durante il periodo di vigenza della Legge n. 46/90.

Ad oggi, se esistono dubbi sulla conformità di un impianto, non si ha Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di rispondenza, il responsabile di un impianto (condomino o amministratore) dovrebbe richiedere ad un professionista una verifica degli impianti ed una l’attestazione che lo stesso è conforme alla regola dell’arte. In caso di non conformità l'impianti deve essere adeguato post legem.

Tale azione non ha a che vedere né con gli obblighi di legge né con la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza, documenti che invece hanno un preciso valore giuridico.

 7.1  Dichiarazione di rispondenza
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 8.  Sanzioni
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 9.  Altro

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