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ID 5702 | Rev. 3.0 del 29.02.2024 / Documento completo allegato
La figura del Tecnico Competente in Acustica (TCA) è stata profondamente revisionata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Oltre all’istituzione dell’elenco unico nazionale dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, il decreto legislativo ha uniformato su tutto il territorio nazionale la preparazione e le modalità di autorizzazione dei tecnici competenti in acustica, infatti, dal 10 dicembre 2021, è disponibile sul sito del Ministero l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA).
Esteso da 5 anni a 8 anni il termine dell’aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (modifica All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42)Update Rev. 3.0 del 29.02.2024
- Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (GU n.49 del 28.02.2024).
Update 04.06.2023
Linee guida MASE Nuove regole corsi per Tecnici Competenti in Acustica (TCA)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aggiornato le sue linee guida per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica.
Le novità principali riguardano la possibilità di realizzare gli eventi di formazione in diretta streaming, per rispondere alle esigenze dei Tecnici Competenti che lavorano in tutta Italia.
Tuttavia, per i corsi abilitanti (180 ore), è richiesto che almeno il 50% venga svolto in presenza, per garantire che i Tecnici Competenti ottengano un’adeguata formazione pratica e possano acquisire le competenze necessarie per esercitare la loro professione in modo efficace.
Linee guida MASE Nuove regole corsi per Tecnici Competenti in Acustica (TCA)
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Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Pubblicato sul sito del Ministero l'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Dal giorno 10 dicembre 2021 è disponibile sul sito del Ministero l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto in collaborazione con l’ISPRA ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2017.
Il link per accedere ad ENTECA (Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica) è https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php
La figura del tecnico competente in acustica è stata profondamente revisionata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
Oltre all’istituzione dell’elenco unico nazionale dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, il decreto legislativo provvede ad uniformare su tutto il territorio nazionale la preparazione e le modalità di autorizzazione dei tecnici competenti in acustica. Esso consente inoltre di superare le problematiche relative all’inserimento nell’elenco unico nazionale dei tecnici provenienti dalla Comunità europea, cosa questa di difficile attuazione con la previgente normativa.
Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Update 14.10.2020
I tecnici che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte delle regioni ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998, entro 12 mesi (*30 mesi / proroga) dalla data di entrata in vigore del decreto D.Lgs. 42/2017 possono chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco istituito presso il MATTM (19/10/2019).
Con il D.Lgs. 42/2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” è stata effettuata una armonizzazione in materia di inquinamento acustico.
Ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.Lgs. 42/2017, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998 possono presentare alla regione stessa istanza di inserimento nell’Elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Secondo quanto previsto nell’Allegato 1, punto 1, del medesimo D. Lgs 42/2017, i richiedenti devono comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività e devono assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi. L’istanza deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.
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MODALITÀ PROCEDURALI PER L’ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA, NONCHÉ PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. Presentazione delle domande
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell’Unione europea presentano istanza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all’art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
L’istanza presentata ai sensi dell’art. 21, comma 5, deve contenere l’indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 8 anni (**) dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all’allegato 2, punto 1), al presente decreto
Art. 12 comma 6-octies. Legge 23 febbraio 2024 n. 18
All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1143) la modifica dell'art. 21, comma 5.
"1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi»".
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 29.02.2024 | Legge 23 febbraio 2024 n. 18 | Certifico Srl |
2.0 | 04.06.2023 |
Linee guida MASE Nuove regole corsi TCA Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica |
Certifico Srl |
1.0 | 14.10.2020 | Legge 30 dicembre 2018, n. 145 | Certifico Srl |
0.0 | 28.02.2018 | --- | Certifico Srl |
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