Linee guida Ispesl sicurezza scale portatili

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linee guida ISPELS scale portatili

Linee guida Ispesl sicurezza scale portatili

Linee guida pubblicate dall'Ispesl alla luce dell'inserimento dell'art.36 ter nel D.Lgs. 626/94 riguardo alle disposizioni di sicurezza nell'uso delle scale portatili.

Per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e quindi ad infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni totali, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro è un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento, le direttive europee costituiscono il mezzo più appropriato assieme alle disposizioni nazionali vigenti. Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: scale portatili a pioli, ponteggi e
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di scale portatili, fornisce indicazioni relative alla valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa attività in cui il lavoratore è esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.

Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dall’uso corretto di tali attrezzature.

Sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di scale portatili: scale doppie, scale in appoggio (semplici, innestabili o all’italiana e a sfilo) e scale trasformabili.

Fonte: ISPESL

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