Elementi per la definizione dei LEPTA

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Elementi per la definizione dei LEPTA

Elementi per la definizione dei LEPTA

Elementi per la definizione dei LEPTA Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali Studio ed applicazione ad attività prioritarie previste dal Piano Triennale 2018 – 2020 del SNPA.

L’introduzione del concetto di Livello Essenziale delle Prestazioni Ambientali (LEPTA), nella legge istitutiva del Sistema Agenziale(1), completa un lungo percorso logico e legislativo, iniziato in Italia attorno agli anni ’60, con la promulgazione delle prime disposizioni sulla protezione dell’ambiente.

Da quel momento, la Pubblica Amministrazione ha gradualmente normato l’immissione nell’ambiente delle sostanze inquinanti, ha fissato standard di qualità ambientale, ha regolato lo sviluppo delle attività potenzialmente inquinanti, ha reso necessarie valutazioni preventive e forme di pianificazione territoriale, ha previsto la promozione, ad ogni livello, della tutela ambientale. Lo sviluppo delle Agenzie Ambientali, negli anni ’90, ha corrisposto all’esigenza di disporre di strutture in grado di assolvere a questi compiti, a supporto della Pubblica Amministrazione, in modo specializzato e con un proprio livello di autonomia. Il diritto dei cittadini ad un ambiente sano è stato interpretato, di conseguenza, anche come loro diritto ad avere a propria disposizione, strutture e mezzi proporzionati alle esigenze di protezione ambientale(2).

Tale tema, però, non è stato trattato in modo sistematico ed omogeneo sino all’approvazione della Legge 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale per la Protezione ambientale, che introduce il concetto di Livello Essenziale delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA).

I LEPTA definiscono operativamente l’identità del sistema attraverso l’individuazione delle Prestazioni Tecniche Ambientali, il tipo di attività compito del SNPA(3).

Il concetto di Livello Essenziale richiama invece il tema della quantità delle prestazioni tecniche che come minimo devono essere fornite omogeneamente sul territorio nazionale. Il principio di omogeneità si estende, nella Legge, agli aspetti economici relativi ai LEPTA, con la previsione di costi standard(4) e della definizione di criteri per il finanziamento(5).

Il presente documento affronta il tema dei LEPTA a partire dalla scelta strategica, effettuata dal Consiglio Nazionale con l’approvazione del proprio Piano Triennale 2018/2020(6), di identificare 16 Prestazioni Tecniche ritenute prioritarie per il sistema, all’interno di un percorso che anticipa, su base volontaria, il Piano che sarà ufficialmente disposto dal MATTM su proposta dell’ISPRA(7).
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(1) Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
(2) Il concetto è stato rappresentato, per la prima volta, al c. 2 dell’art. 3 della L. 61/94 “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
(3) Le attività che costituiscono la base per la definizione dei LEPTA sono descritte nella L. 132/2016 all’art. 3, c.1; tali attività saranno sistematizzate con l’adozione, attraverso DPCM, del Catalogo Nazionale dei Servizi previsto all’art. 9, c. 3 della stessa Legge.
(4) Si veda la L. 132/2016 all’art. 9, c. 2.
(5) Si veda la L. 132/2016 all’art. 9, c. 3.
(6) Si veda la Delibera del Consiglio del SNPA n. 33/2018 del 4 aprile 2018
(7) Si veda la L. 132/2016 all’art. 10, cc. 1 e 2

SNPA Febbraio 2019

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