Attestazione classe di rischio sismico

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Attestasto classificazione Sism ca

Attestazione classe di rischio sismico

Modello di attestazione classe di rischio sismico in accordo con il decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato all'Aert. 3 dal Decreto Ministeriale 07 marzo 2017 n. 65.

L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in possesso di:

- laurea in ingegneria
- laurea in architettura
- iscrizione ai relativi ordini di appartenenza

Relativamente al miglioramento di classe a seguito dell’intervento, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare:

1. la classe di rischio dell’edificio pre-intervento
2. la classe di rischio conseguibile dell’edificio post intervento

Le classi sismiche vanno attestate mediante opportuno modello di asseverazione.

Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 coordinato
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Art. 3 (Modalità di attestazione) 

1. L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza..

2. Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

3. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.

4. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

5. L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013.

6. L’asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B che è parte integrale e sostanziale del presente decreto.

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