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Decreto-Legge 14 giugno 2021 n. 82

ID 13793 | | Visite: 5916 | CybersicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/13793

Decreto Legge 14 giugno 2021 n  82 Cybersicurezza nazionale

Decreto-Legge 14 giugno 2021 n. 82 / Consolidato 05.2023

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

(GU n.140 del 14.06.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2021

Pubblicata nella GU n. 185 del 04.08.2021 la Legge 4 agosto 2021 n. 109 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2021

In allegato Testo Decreto-Legge 14 giugno 2021 n. 82 coordinato con la legge di conversione Legge 4 agosto 2021 n. 109

Aggiornamento atto

30/10/2021
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021 (in G.U. 30/10/2021, n.260)

21/03/2022
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21/03/2022, n.67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117)

20/05/2022
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117)

29/12/2022
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) - Consolidato 05.2023

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Articolato nativo

Art. 1. Definizioni
Art. 2. Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
Art. 3. Autorità delegata
Art. 4. Comitato interministeriale per la cybersicurezza
Art. 5. Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Art. 6. Organizzazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Art. 7. Funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Art. 8. Nucleo per la cybersicurezza
Art. 9. Compiti del Nucleo per la cybersicurezza
Art. 10. Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza
Art. 11. Norme di contabilità e disposizioni finanziarie
Art. 12. Personale
Art. 13. Trattamento dei dati personali
Art. 14. Relazioni annuali
Art. 15. Modificazioni al decreto legislativo NIS
Art. 16. Altre modificazioni
Art. 18. Disposizioni finanziarie
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali Art. 19.
Art. 19. Entrata in vigore

Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 5).

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell’Agenzia per l’esercizio delle competenze di cui al presente decreto.

3. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il Direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell’Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell’Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

4. L’attività dell’Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.

5. L’Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

6. Il COPASIR può chiedere l’audizione del direttore generale dell’Agenzia su questioni di propria competenza.

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