Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.932
/ Documenti scaricati: 31.190.084
/ Documenti scaricati: 31.190.084
ID 23965 | 12.05.2025
Decreto-Legge 12 maggio 2025 n. 68 Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita' erariale.
(GU n.108 del 12.05.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2025
Legge 2 luglio 2025 n. 100 Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale. (GU n.153 del 04.07.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2025Legge di conversione / Legge 02 luglio 2025 n. 100
...
Art. 1. Differimento del termine in materia di responsabilità erariale
1. Il termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale è differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
________
Art. 21 Responsabilità erariale
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.".
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Collegati
ID 23125 | 16.12.2024 / In allegato (EN)
Le sostanze contenenti benzene dominano le esportazioni e le importazioni di sostanze chimiche ...
ID 14794 Update news 24.08.2024
Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l...
ID 22560 | 16.09.2024 / In allegato
Rapporto ISTISAN 24/13 - XII workshop dei Labor...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024