Decisione di esecuzione (UE) 2017/1210

ID 4282 | | Visite: 3469 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/4282

Decisione (UE) 2017/1210 della Commissione del 4 luglio 2017

relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato(DBP), del benzil-butil-ftalato(BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4462].

Articolo unico

1.   Le seguenti sostanze sono identificate come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino, i cui effetti per la salute umana danno adito a un livello di preoccupazione equivalente in conformità all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006:

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) n. CE 204-211-0 n. CAS 117-81-7
Dibutil ftalato(DBP) n. CE 201-557-4 n. CAS 84-74-2
Benzil-butil-ftalato (BBP) n. CE 201-622-7 n. CAS 85-68-7
Diisobutilftalato (DIBP)  n. CE 201-553-2 n. CAS 84-69-5


2. L'iscrizione delle sostanze specificate al paragrafo 1 nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è modificata aggiungendo, alla voce «motivi dell'inserimento» il testo «livello di preoccupazione equivalente con probabilità di effetti gravi per la salute umana».

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

G.U.U.E. L173/35 del 06.07.2017

Rifermenti normativi

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Regolamento REACH
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