Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche - ISS

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Banca dati di modelli di Schede di Dati di Sicurezza di sostanze chimiche

Banca Data SDS Istituto Superiore Sanità / Update Dicembre 2022

ID 1627 | Update news 28.12.2022 / Documento completo allegato

Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche. Attenzione (!) Banca dati in aggiornamento al Regolamento (UE) 2020/878, in vigore dal 1° Gennaio 2023

Update 28.12.2022

La Banca dati di modelli di Schede di Dati di Sicurezza è predisposta, gestita, aggiornata e distribuita dal Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC) con il supporto del Servizio di informatica dell’ISS e con finanziamento del Ministero della Salute-Direzione generale della Prevenzione. Questa banca dati fattuale contiene modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze redatti conformemente all’Allegato II del Regolamento 1907/2006 [aggiornato dal Regolamento (UE) 2015/830]. I modelli di SDS non sono legalmente vincolanti e sono destinati alle aziende che devono predisporre SDS per adempiere agli obblighi del Reg. REACH e agli organi preposti ad attività di controllo.

Di conseguenza, il Ministero della Salute propone questa raccolta di SDS di sostanze chimiche con lo scopo di dare indicazioni ed esempi per migliorare e uniformare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano modelli da imitare, utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l'obbligo di redigere le SDS al fine di adattarle alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità.

Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH introducendo modifiche di rilievo sia nella struttura che nei contenuti delle SDS. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 tuttavia, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui l’UFI (Identificatore Unico di Formula) debba essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Le nuove modifiche introdotte dal Reg. 2020/878, pertanto, non sono prese in considerazione nella versione attuale della Banca dati.

Update 02.10.2015

Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

La SDS è richiesta dal Regolamento REACh come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa europea in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACh al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACh enforcement project condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACh.

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS, garantirne la qualità e costituire un punto di riferimento per l'attività di vigilanza.

Queste SDS non sono documenti validi legalmente ma rappresentano modelli da utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro cui spetta l'obbligo di garantire la comunicazione dei pericoli attraverso le SDS, adattandole alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.



Istituto Superiore di Sanità

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SDS 2021 Tavola di concordanza

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