DM 18 maggio 2018

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Decreto 18 maggio 2018   Consolidato

Decreto 18 maggio 2018 / RT combustibiliTesto consolidato 10.2023

ID 6180 | Update 14.10.2023 / Testo consolidato allegato

Decreto 18 maggio 2018
Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

(GU n. 129 del 6 giugno 2018)

Sostituzione

Il Decreto 18 maggio 2018 ha sostituito il Decreto 19 febbraio 2007.

Testo consolidato al 14.10.2023

Modifiche:

Decreto 4 Ottobre 2023 (GU n.241 del 14.10.2023)
Decreto 3 giugno 2022 (GU n.139 del 16.06.2022)

Decreto 18 Maggio 2018 gas combustibile

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 18 maggio 2018

Il decreto sostituisce il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 di "approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare", per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo quale fonte di approvvigionamento del gas naturale per l’Italia e della necessità di garantire l’uso del gas in condizione di sicurezza per tutti gli usi domestici o similari, anche se combinato con usi tecnologici.
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Articolo 1 (Caratteristiche del gas)

1. E’ approvata la nuova Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Sicurezza dell’impiego del gas combustibile)

1. Ai sensi della legge n.1083/1971 il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Il decreto ministeriale 21 aprile 1993 “Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge n. 1083/1971, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)” chiarisce che per uso similare si intende: “quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.

2. L’odorizzazione nelle reti di distribuzione è realizzata secondo le norme UNI 7133.

3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell’impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l’uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del presente decreto.

4. I clienti finali che richiedano l’allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, presentano all’impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l’impegno di dotare l’impianto di apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell’impresa di trasporto. L’impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l’allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l’impianto è stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell’impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l’odorizzazione nei tempi previsti.

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Articolo 3 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: MISE

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