Inail Determina del Presidente n. 372 del 18 settembre 2017

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Determina del Presidente n. 372 del 18 settembre 2017

Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30. Determinazione della misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva per l’anno 2016.

Dispositivo: il Presidente determina la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2016 del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2016 pari a 10,1%.

Tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9%, la misura del secondo acconto per l’anno 2016 risulta pari a 1,1%.

La spesa relativa all’erogazione del secondo acconto della prestazione aggiuntiva 2016, quantificata in 2,3 milioni di euro, graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 “Servizi conto terzi e partite di giro” del Bilancio di previsione dell’Istituto per l’esercizio 2017, che trova copertura nelle risorse già trasferite all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale dotazione del Fondo a carico del Bilancio dello Stato.

Fonte: INAIL

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Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1 commi 241-246
241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma  e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime  che  hanno   contratto   patologie   asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla  fibra  "fiberfrax", e in  caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una  prestazione  economica,  aggiuntiva  alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata  ai  sensi  del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge  27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241  e'  a  carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30 milioni  di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni  di euro a decorrere
dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 e' istituito, senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241,  nonche' le procedure  e  le  modalita' di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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