Slide background

Schema Dlgs indicazioni etichetta alimentare

ID 3958 | | Visite: 3485 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/3958

Schema Dlgs indicazioni etichetta alimentare

Atto Governo n. 411

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015

Art. 1 Campo di applicazione

1.Il presente decreto legislativo reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte Il, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati ali' esportazione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "alimento" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e di "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare", "consumatore finale", di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento.

Art. 3 Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. l prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Gli alimenti preimbaltati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o, contemporaneamente alla consegna.

... omissis

Iter atto n. 411:

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
Annuncio all'Assemblea: 27 aprile 2017
Assegnazione ed esito:
XIII Agricoltura (Assegnato il 27 aprile 2017 - Termine il 6 giugno 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 27 aprile 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 6 giugno 2017)
V Bilancio (Assegnato il 27 aprile 2017 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 17 maggio 2017)

Fonte: Camera dei Deputati

Normativa correlata:

Regolamento (UE) n. 1169/2011

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (relazione illustrativa atto 411.pdf)Relazione illustrativa atto n. 411
Etichetta alimentare
IT1094 kB951
Scarica questo file (Schema DLgs atto n. 411.pdf)Schema Dlgs atto n. 411
Etichetta alimentare
IT197 kB797

Tags: Food & Beverage