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Tabella ricognitiva di correlazione Infrazioni UE / Sanzioni Cds

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Tabella ricognitiva di correlazione Infrazioni UE / Sanzioni Cds

Decreto 15 Dicembre 2016

Tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell’Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403, che include anche le infrazioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

Raffronto esteso fra gli articoli della Norma europea violata e nazionale sanzionatoria.

es:

Cat.

Codice infrazione
ERRU

Descrizione tipo infrazione 

Norma europea violata

Norma nazionale sanzionatoria

Note

IPG

101

Superamento del 25% o più del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive

Maggiore o uguale a 112 h 30 

REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3
Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore    

D.lgs. 285/92 art. 174 co. 7 ipot. 3
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.063. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.489 Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.701.

 

IPG

102

Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore.

Maggiore o uguale a 13 h 30 e senza interruzione/riposo

REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1   
Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

D.lgs. 285/92 art. 174 co.6
Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.701.

 

IPG

103

Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

Maggiore o uguale a 15 h e senza interruzione/riposo

REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1  
Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

D.lgs. 285/92 art. 174 co.6
Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.701.

 

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Merci pericolose: tabella correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS

Sanzioni ADR previste dal Codice della Strada: Art. 168

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