Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842

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Regolamento di esecuzione UE 2019 1842

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

GU L 282/20 del 04.11.2019

Entrata in vigore: 24.11.2019

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Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all’assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
(2) «impianto esistente»: l’impianto esistente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(4) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(5) «periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
(6) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 3 Obblighi di comunicazione

1. A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un’assegnazione gratuita conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l’anno civile precedente. Nel 2021 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.
I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell’anno successivo al primo giorno di funzionamento.

2. La relazione sul livello di attività deve contenere informazioni sul livello di attività di ogni sottoimpianto e su ciascuno dei parametri di cui all’allegato IV, sezione 1 — ad eccezione del punto 1.3, lettera c) — e punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Contiene inoltre informazioni sulla struttura del gruppo cui appartiene l’impianto, se del caso, e sull’eventuale cessazione delle attività di qualsiasi sottoimpianto.
L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato.

3. La relazione sul livello di attività è presentata all’autorità competente che concede l’assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno dal 2021 al 2030, a meno che l’autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione. È corredata di una dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
Gli Stati membri possono imporre la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività che contenga tutte le informazioni disponibili al momento della presentazione. Gli Stati membri possono fissare i termini per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività.
L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.
Se del caso, l’autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione.
L’autorità competente può imporre a gestori e verificatori l’utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività.

4. L’autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L’autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti:
a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività entro il termine di cui al paragrafo 3 e il rilascio delle quote non è stato sospeso;
b) il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331;
c) la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L’autorità competente non aumenta l’assegnazione a un impianto in base a una stima effettuata nella situazione di cui alla lettera a).
Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L’autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

Articolo 4 Livelli medi di attività

1. L’autorità competente determina con cadenza annuale il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto in base alle relazioni sul livello di attività concernenti il biennio interessato.
2. Il livello medio di attività di nuovi sottoimpianti e nuovi entranti non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento.

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