Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442

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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

[notificata con il numero C(2017) 5225]

(GU L 212/1 del 17.8.2017)

Annullamento decisione

Il Tribunale Europeo il 27 gennaio 2021 ha annullato le BAT, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

Vedi Sentenza.

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
...

Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione riportate in allegato.
...

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE:

- 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW,
- 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione,
- 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l'ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, nella fattispecie:

- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba),
- la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE),
- i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio),
- i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi),
- combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia),
- i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW,
- gli impianti di combustione con arco di vita limitato o gli impianti di teleriscaldamento che beneficiano di una deroga ai sensi degli articoli 33 e 35 della direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga indicata nell'autorizzazione, per quanto concerne i BAT-AEL relativi agli inquinanti contemplati dalla deroga, nonché agli altri inquinanti le cui emissioni sarebbero state ridotte dalle misure tecniche a cui si è derogato,
- la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla combustione dei gas di sintesi che ne derivano,
- la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas,
- le attività a monte e a valle non direttamente associate alle attività di combustione o gassificazione,
- la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo,
- la combustione negli impianti di post combustione,
- la combustione in torcia,
- la combustione nelle caldaie di recupero e nei bruciatori dei composti ridotti dello zolfo nelle installazioni per la produzione di pasta per carta e carta, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone,
- la combustione dei combustibili di raffineria sul sito della raffineria, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT sulla raffinazione di petrolio e di gas,
- lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in:
- - impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE,
- - impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi,
- - impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti almeno parzialmente di biomassa quale definita all'articolo 3, punto 31 b), della direttiva 2010/75/UE, già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:

- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (CWW),
- serie dei BREF sulle sostanze chimiche (LVOC ecc.),
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-Media Effects - ECM),
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage - EFS),
- efficienza energetica (Energy Efficiency - ENE),
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems - ICS),
- produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production - IS),
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring - ROM),
- produzione di pasta per carta, carta e cartone (Production of Pulp, Paper and Board - PP),
- raffinazione di petrolio e di gas (Refining of Mineral Oil and Gas - REF),
- incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration - WI),
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatments - WT).

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