Decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193

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Decisione di esecuzione 2019 2193

Decisione di esecuzione 2019/2193 

ID 9757 | 03.09.2023

Decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193 del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

GU L 330/72  del 20.12.2019

In allegato Testo consolidato al 20.12.2019

Rettificata da:

Rettifica, GU L 009, 15.1.2020, pag. 73 (Commissione2019/2193)

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Articolo 1 Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE

1. Il peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati come preparati per il riutilizzo è il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.

Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.

Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell’apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell’apparecchio.

Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.

2. Il peso dei RAEE immessi in un impianto di riciclaggio è il peso dei materiali derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, sono immessi in un’operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non sono rifiuti.

Attività preliminari tra cui la cernita, lo smontaggio, la frantumazione o altro trattamento preliminare volto a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla successiva ritrasformazione non sono da considerarsi riciclaggio.

I punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti dai RAEE siano immessi nell’operazione di riciclaggio sono specificati nell’allegato I. Qualora i materiali di rifiuto non siano più rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati nell’allegato I, il quantitativo di tali materiali è incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati.

Qualora un impianto di riciclaggio effettui un trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso del trattamento preliminare che non sono riciclati non è incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati da tale impianto e non è preso in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

3. Il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprende la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia.

4. Il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato membro non comprende il peso dei RAEE cerniti e depositati in tale Stato membro prima della loro esportazione verso un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione a fini di trattamento.

5. Il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori dall’Unione comprende le quantità di RAEE costituiti da apparecchi interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o recuperati. Tale peso non comprende le quantità relative alle esportazioni di materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato nello Stato membro che trasmette la comunicazione.

6. Qualora i RAEE siano inviati per il trattamento in un altro Stato membro o siano esportati per il trattamento in un paese terzo in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2012/19/UE, solo lo Stato membro che ha raccolto e inviato o esportato i RAEE per il trattamento può prenderli in considerazione ai fini degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

7. Gli Stati membri possono avvalersi delle stime circostanziate di cui all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE, ai fini del calcolo della percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dai componenti dei RAEE.

Articolo 2 Formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità

1. Gli Stati membri comunicano le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul loro mercato, dei RAEE raccolti attraverso tutti i canali, il tasso di raccolta conseguito e, se del caso, la quantità di RAEE prodotti, utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 1.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

2. Gli Stati membri comunicano le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, riciclati e recuperati, il tasso combinato di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, il tasso di recupero conseguito e le quantità di RAEE trattati nello Stato membro e, ove pertinente, trattati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 2.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso delle AEE immesse sul mercato, calcolato in conformità dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

5. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso dei RAEE prodotti, calcolato in conformità dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

6. Gli Stati membri comunicano il tasso di raccolta raggiunto nell’anno di riferimento, calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sui loro mercati nel corso dei tre anni precedenti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base della quantità di RAEE prodotti sul suo territorio, detto Stato membro comunica i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti, detto Stato membro può comunicare, su base volontaria, i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

7. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità utilizzando il formato di cui all’allegato III della presente decisione.

Qualora gli Stati membri si avvalgano di stime circostanziate per comunicare i dati sulle quantità e sulle categorie di RAEE raccolti attraverso tutti i canali, sui RAEE trattati nello Stato membro o sulla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e di componenti dei RAEE, la metodologia utilizzata per tali stime è descritta nella relazione di controllo della qualità.

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