Portale Banca dati F-GAS: Manuali comunicazioni

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Portale Banca dati F GAS Manuali comunicazioni

Portale Banca dati F-GAS: Manuali comunicazioni

Disponibile il Manuale utente Comunicazione vendita apparecchiature ed il Manuale utente Comunicazione vendita FGAS.

In base al D.P.R 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25 luglio prossimo, comunicare le informazioni relative alla vendita.
Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell'area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS:

A partire dal 25 giugno le imprese, già iscritte preventivamente al Registro, possono accedere al portale e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.

La comunicazione dei dati potrà essere effettuata solo a partire dal 25 luglio.

Il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente, la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

L’articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri previsti dal regolamento dell’Unione Europea n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

Il comma 2 dell’articolo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 anche con tecniche di comunicazione a distanza a decorrere dal 25 luglio 2019 comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Il comma 3 dell’articolo stabilisce che le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza […], a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (→25 luglio), comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente; d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Accesso al registro

L’accesso avviene dal portale Banca Dati FGAS che rappresenta il punto di accesso unico per tutti gli adempimenti legati alla Banca Dati , sia per l’iscrizione sia per la comunicazione. (https:// bancadati.fgas.it)

Fonte: Banca Dati FGAS

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Tags: Ambiente Emissioni