Tariffario nazionale Regolamento terre e rocce da scavo

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Tariffario nazionale Regolamento terre e rocce da scavo

Tariffario nazionale di cui all’articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA

Delibera SNPA n. 37 del 9 Maggio 2018

Gruppo di lavoro n.8 “Terre e rocce da scavo”

Il presente tariffario è stato predisposto ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017  “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n° 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164”, che stabilisce che l’ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema agenziale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti. Il tariffario, è stato elaborato da un Gruppo di lavoro n. 8 nell’ambito delle attività sulla applicazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo.

Il tariffario è strutturato tenendo conto delle singole attività che il sistema ARPA/APPA è tenuto ad organizzare e svolgere secondo quanto richiesto dagli artt. 9,10,11,12,16, 20 e 21 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 .

Gli articoli 9,10,11,12 e 16 si riferiscono ad attività che riguardano i cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA; l’art. 22 del DPR relativo ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA individua ai fini dell’attestazione del rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, le medesime procedure e modalità previste per gli articoli 20 e 21 relativi ai cantieri di piccole dimensioni.

Gli interventi richiesti al sistema ARPA/APPA prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta da parte dell’Autorità competente, in altri casi una richiesta da parte del proponente e in altri ancora è, invece, stabilito un intervento diretto delle Agenzie.

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Art. 19. DPR n. 120 del 13 giugno 2017

Disciplina dei costi sostenuti dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

1. L’ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell’adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.

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