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Contratto a tempo determinato superamento durata massima / Ulteriore contratto

Contratto a tempo determinato Superamento durata   Ulteriore contratto

Contratto a tempo determinato superamento durata massima / Ulteriore contratto - Note e Modulo

ID 21256 | 28.01.2024 / Modulo INL allegato

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm. e ii., il lavoratore/trice ed il datore di lavoro possono chiedere congiuntamente di sottoscrivere un ulteriore contratto a termine, della durata massima di 12 mesi solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva e che l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

L’istanza può essere presentata congiuntamente dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Le parti (lavoratore e datore di lavoro), compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il lavoratore, possono chiedere congiuntamente di sottoscrivere un ulteriore contratto a termine. La procedura di “deroga assistita” si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

(1) Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 24, comma 1-ter) che "Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
(2) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018";
- (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto";
- (con l'art. 2, comma 1-ter) che "Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore".
(3) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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