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Tutela costituzionale dell'ambiente

Tutela costituzionale ambiente

Tutela costituzionale dell'ambiente / Approvata la proposta di legge costituzionale

ID 13750 | Update 22.02.2022

Pubblicata nella GU n.44 del 22.02.2022 la Legge costituzione 11 febbraio 2022 n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022

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09.02.2022

La Proposta di legge costituzionale (C.3156-B) approvata l'8 Febbraio 2022, dal Parlamento inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.

“Penso che sia una giornata epocale” commenta il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, presente in aula a Montecitorio al momento del voto. “È giusto che la tutela dell’ambiente, della biodiversita e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l’Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta”.

Il provvedimento, votato in via definitiva alla Camera dei deputati, modifica infatti gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali.

L’Articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione. In esso era già contenuta la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali.

La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.

Gli articoli della Costituzione modificati (in MAIUSCOLO ed in rosso le modifiche approvate):

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L'AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL'AMBIENTE.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.

Le modifiche introdotte dal Progetto di legge costituzionale approvato, infine, stabiliscono una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali negli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.

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09.06.2021

09.06.2021 - Con 224 voti favorevoli, nessun contrario e 23 astensioni, l'Assemblea, mercoledì 9 giugno, ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale n. 83, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, incardinato nella seduta dell'8 giugno con la relazione della sen. Maiorino.

Atto Senato n. 83 XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.

La tutela dell'ambiente è fondata sui princìpi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente».

Fonte: Senato
MITE

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Scarica il file (C.3156-B)
C.3156-B
Proposta di legge
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Scarica il file (Dossier n. 396 2021) IT 837 kB 1384
Scarica il file (Testo DDL 83) IT 128 kB 319

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