Slide background




Regolamento (CE) n. 782/2003

ID 11838 | | Visite: 2231 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/11838

Regolamento  CE  n  782 2003

Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

(GU n. L 115 del 09/05/2003)

In vigore dal 10 maggio 2003, nelle more dell’entrata in vigore della Convenzione AFS, è emanato il Regolamento (CE) n. 782/2003 che vieta l’applicazione dei composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi, nonché le disposizioni per il controllo della effettiva applicazione. Stabilisce che:
- tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 T;
- tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 24 m di stazza inferiore a 400 T
siano provviste della dichiarazione di conformità al Regolamento 782/2003 o alla Convenzione AFS.

La Direttiva 2002/62/CE ha vietato a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’immissione sul mercato e l’uso di composti organostannici nei prodotti antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

Articolo 1 Obiettivo

Il presente regolamento mira a ridurre o ad eliminare gli effetti nocivi per l'ambiente marino e la salute umana provocati dai composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro, e delle navi, indipendentemente dalla bandiera, in entrata o in uscita dai porti degli Stati membri.

Vegetazione navi

Fig. 1 - Vegetazione tipica

Testo allegato consolidato con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 10 14.6.2008)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 109 31.3.2009)

Regolamento (CE) n. 536/2008

A seguito della mancata entrata in vigore della Convenzione AFS alla data del 1° gennaio 2007 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 536/2008 che:

- stabilisce misure tali da consentire alle navi battenti battenti bandiera bandiera di uno Stato terzo, in ingresso in un porto o in terminale offshore di un altro Stato membro di dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 782/2003
- stabilisce procedure di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità.

Con il Regolamento (CE) n. 219/2009 la Commissione: 

- può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione;
- può modificare i riferimenti alla Convenzione AFS, al certificato e alla dichiarazione di conformità per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’IMO. 

Sintesi Regolamento (CE) n. 782/2003

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Il divieto di utilizzare determinati composti chimici su navi e reti da pesca può contribuire a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

Obiettivi del Regolamento

Questo regolamento incorpora le norme della convenzione sui sistemi antivegetativi o AFS dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella legislazione dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è di vietare i composti organostannici su tutte le navi che entrano nei porti dell’UE al fine di ridurre o eliminare gli effetti nocivi di tali prodotti.

Punti chiave

I composti organostannici sono sostanze chimiche presenti nelle vernici antivegetative utilizzate sulle carene e sulle reti delle navi. Questi rivestimenti superficiali agiscono come biocidi progettati per evitare l’attacco di alghe, molluschi e altri organismi che rallentano la velocità delle imbarcazioni.

Effetti

Sono altamente tossici per la vita marina (larve, cozze, ostriche e pesci) e, per questa ragione, sono stati vietati in molti paesi dell’UE.

Il regolamento si applica:

- alle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- alle navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE ma che operano sotto l’autorità di un paese dell’UE;
- alle navi che approdano a un porto di un paese dell’UE, ma che non rientrano nelle tipologie appena descritte.

Il regolamento non si applica alle navi da guerra o ausiliarie né ad altre navi possedute o gestite da uno Stato, che faccia o meno parte dell’UE, impiegate per servizi governativi.

Esso impone le seguenti restrizioni:

- dal 1oluglio 2003 i composti organostannici impiegati come biocidi nei sistemi antivegetativi non possono più essere applicati sulle navi battenti la bandiera di un paese dell’UE;
- dal 1ogennaio 2008 le navi che approdano al porto di un paese dell’UE devono risultare prive di composti organostannici usati come biocidi nei rivestimenti oppure devono presentare un secondo strato per evitare che i composti organostannici fuoriescano dallo strato antivegetativo non conforme sottostante.

Ispezione e certificazione

Il regolamento introduce un sistema di ispezione e certificazione per le navi battenti la bandiera di un paese dell’UE. Esso:

- impone alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t di essere sottoposte a ispezione e certificazione, a prescindere dal viaggio;
- impone alle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, di viaggiare munite di una dichiarazione di conformità alla convenzione AFS;
- non richiede alcuna ispezione o certificazione per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri, ossia principalmente imbarcazioni da diporto e navi da pesca.

Il Regolamento (CE) n. 219/2009 della Commissione, che modifica il regolamento originale, descrive il modo in cui le navi non battenti la bandiera di un paese dell’UE debbano rispettare le restrizioni. Esso:

- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato facente parte della convenzione AFS di dimostrare la propria conformità attraverso un certificato internazionale del sistema antivegetativo;
- impone alle navi battenti la bandiera di uno Stato non facente parte della convenzione AFS di disporre di una dichiarazione di conformità rilasciata dallo Stato di bandiera in conformità con la convenzione AFS e il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’IMO.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (CE) n. 782 2003 Consolidato 04.2009.pdf)Regolamento (CE) n. 782/2003 Consolidato 04.2009
 
IT221 kB360

Tags: Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Apr 22, 2024 105

Circolare MIT Prot. 8176 del 11.11.2020

Circolare MIT Prot. 8176 del 11.11.2020 Oggetto: equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro… Leggi tutto
Apr 22, 2024 118

Corte costituzionale sentenza 5 marzo 2024 n. 52

Corte costituzionale sentenza 5 marzo 2024 n. 52 ID 21734 | 22.04.2024 / In allegato Corte costituzionale sentenza 5 marzo 2024 n. 52 - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Circolazione abusiva in violazione degli… Leggi tutto
Apr 16, 2024 116

Regolamento (UE) 2017/2400

Regolamento (UE) 2017/2400 ID 21693 | 16.04.2024 Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di… Leggi tutto
Apr 16, 2024 128

Regolamento delegato (UE) 2024/1127

Regolamento delegato (UE) 2024/1127 ID 21692 | 16.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1127 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei… Leggi tutto
Apr 10, 2024 138

Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023

Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023 ID 21671 | 10.04.2024 / In allegato OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle previsioni dell’art. 80 del Codice della Strada. 1. Iscrizione al RUI del personale dipendente dell’Amministrazione con qualifica di “ispettore… Leggi tutto
Apr 05, 2024 144

Decreto 27 marzo 2024

Decreto 27 marzo 2024 ID 21642 | 05.04.2024 Decreto 27 marzo 2024 Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime… Leggi tutto
Mar 27, 2024 163

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Decreto 1  febbraio 2024 n  34
Mar 22, 2024 394

Decreto 1° febbraio 2024 n. 34

Decreto 1° febbraio 2024 n. 34 ID 21558 | 22.03.2024 Decreto 1° febbraio 2024 n. 34 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 44161

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Nov 22, 2021 15287

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 14466

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto