Slide background




Decreto 21 aprile 2020

ID 10709 | | Visite: 2018 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/10709

Decreto 21 aprile 2020

Decreto 21 aprile 2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020).

(GU Serie Generale n.114 del 05-05-2020)

Entrata in vigore: 05.05.2020 

...

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali.

Art. 2. Scopo

1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare la conformità delle attività previste dalla regola III/20 della Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti dall’IMO.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma 1 la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi elencate all’interno del precedente art. 1, è effettuata in accordo alla Risoluzione MSC.402(96).
3. Le attività quinquennali di cui al paragrafo 6.3 dell’annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di un funzionario dell’Organismo riconosciuto, incaricato dell’esecuzione delle visite di sicurezza della nave.

Art. 4. Autorizzazione del fornitore di servizio

1. La manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di salvataggio - previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione IMO MSC.402(96) - sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo riconosciuto, in accordo alle norme stabilite al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Per ottenere l’autorizzazione ad eseguire le attività di cui al precedente comma, il fornitore di servizio richiede ed ottiene l’approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la conformità ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso l’applicazione dello standard procedurale IACS UR Z17.
3. L’autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso da un Organismo riconosciuto, in data successiva all’entrata in vigore, del presente decreto recante l’annotazione che l’Organismo agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave e che contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per cui un fornitore di servizio può effettuare le attività di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L’approvazione ha una validità di anni tre dalla data del suo rilascio. informativi da parte dell’Organismo riconosciuto

Art. 5. Obblighi informativi da parte dell’Organismo riconosciuto

1. Gli Organismi riconosciuti, in occasione di ogni rilascio o rinnovo del «documento di approvazione», ne inviano copia all’Amministrazione.
2. Gli Organismi riconosciuti comunicano, altresì, all’Amministrazione il rifiuto, la limitazione, la restrizione, la sospensione o il ritiro di un’approvazione rilasciata.

Art. 6. Clausola di salvaguardia per ditte autorizzate in accordo al Decreto dirigenziale n. 392/2010

1. Le ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al Decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una proroga, continuano ad operare sino alla loro scadenza.
2. Entro e non oltre un anno dalla vigenza del presente decreto, le ditte di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma dell’art. 4 del presente decreto.

Art. 7. Fornitore di servizio non in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente decreto

1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all’art. 4 del presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia più esistente o non possa fornire assistenza tecnica, la Compagnia può richiedere all’Amministrazione che l’intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzerà istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione e marittima, viale dell’Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dando evidenza documentale dell’impossibilità di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e richiedendo l’autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per l’esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda dovrà contenere marca e tipo del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell’intervento da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.).
3. L’Amministrazione, d’intesa con l’Organismo riconosciuto, a seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e duratura esperienza nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in esame, rilascerà una specifica autorizzazione ad eseguire l’intervento tecnico a bordo.
Il relativo rapporto dovrà recare il timbro dell’Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome ed alla firma del funzionario che ha seguito l’intervento.

Art. 8. Monitoraggio degli Organismi riconosciuti ai fini dell’autorizzazione del fornitore di servizio

1. Il monitoraggio sull’attività autorizzativa dell’Organismo riconosciuto è eseguito, da personale dell’Amministrazione, con periodicità non superiore a quattro anni.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al precedente comma, l’Amministrazione ha facoltà di disporre una verifica occasionale presso una o più sedi del fornitore di servizio e/o dell’Organismo riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento, alle attività di cui all’art. 4 del presente decreto.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 21 aprile 2020.pdf)Decreto 21 aprile 2020
 
IT1600 kB751

Tags: Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Mar 27, 2024 50

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Decreto 1  febbraio 2024 n  34
Mar 22, 2024 198

Decreto 1° febbraio 2024 n. 34

Decreto 1° febbraio 2024 n. 34 ID 21558 | 22.03.2024 Decreto 1° febbraio 2024 n. 34 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione… Leggi tutto
Decreto 26 gennaio 2011 n  17
Mar 22, 2024 130

Decreto 26 gennaio 2011 n. 17

Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 ID 21557 | 22.03.2024 Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola. (GU n.57 del 10.03.2011) Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011 ...… Leggi tutto
Mar 17, 2024 108

Lettera Commissione UE DG MOVE del 4 marzo 2024

Lettera Commissione UE DG MOVE del 4 marzo 2024 ID 21523 | 17.03.2024 Retrofit of smart tachograph v2 in vehicles operating in a Member State other than their Member State of registration by 31 December 2024 or 18 August 2025. Collegati[box-note]Circolare MIMIT Prot n. 0067867 dell'8 marzo… Leggi tutto
Mar 12, 2024 161

Circolare MIMIT Prot n. 0067867 dell'8 marzo 2024

Circolare MIMIT Prot n. 0067867 del 8 marzo 2024 ID 21485 | 12.03.2024 Ministero delle Imprese e del Made in ItalyTachigrafi intelligenti V2 – Obbligo di retrofit per i veicoli operanti in uno Stato membro diverso da quello di registrazione – scadenze del 31/12/2024 e del 18/08/2025_______ Facendo… Leggi tutto
drones easy access rulescover small
Gen 19, 2024 340

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (UAS) - EASA

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and 2019/945) / EASA 2022 ID 21197 | Revision from September 2022 La pubblicazione contiene le regole e le procedure per l'esercizio di velivoli senza pilota (UAS), visualizzate in un formato consolidato e di facile lettura,… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 236
Gen 16, 2024 252

Raccomandazione (UE) 2024/236

Raccomandazione (UE) 2024/236 ID 21157 | 16.01.2024 Raccomandazione (UE) 2024/236 della Commissione, del 29 novembre 2023, sui mezzi per affrontare l’impatto dell’automazione e della digitalizzazione sulla forza lavoro nel settore dei trasporti GU L 2024/236 del 16.01.2024 ... Raccomandazione (UE)… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 43359

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Nov 22, 2021 15054

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 14279

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto