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Luoghi di lavoro: normativa e requisiti

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Luoghi di lavoro   Normativa e requisiti

Luoghi di lavoro: normativa e requisiti | Update Rev. 2.0 del 15 marzo 2024

ID 6782 | Update Rev. 2.0 del 15 Marzo 2024 / In allegato documento completo

Il presente Documento, illustra i requisiti dei luoghi di lavoro, a partire dalla legislazione salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle industrie insalubri di cui al D.M. 5 Settembre 1994, e quanto riportato da Interpelli, Sentenze, Norme tecniche, Linee guida / altro (non esaustivo).

I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Titolo II (Artt. da 62 a 68), e per il microclima al Titolo VIII Art. 180, e devono essere conformi a quanto prescritto nell'All. IV.

Update Rev. 2.0 del 15 marzo 2024

- Aggiornamenti grafici (aggiunti n. 6 schemi)
- Inseriti link normativi www.tussl.it
- Importi rivalutati sanzioni art. 68 TUS
- Rinumerazione paragrafi
- Inserito nuovo paragrafo 4 “Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro”
- Aggiornato paragrafo 7 “Linee guida microclima e illuminazione/altro”
- Aggiornato paragrafo 8 “Interpelli”
- Aggiornato paragrafo 9 “Norme tecniche”
- Aggiornato paragrafo 10 “Giurisprudenza”

Sommario

1. Premessa
2. Il D.Lgs. 81/2008
3. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
4. Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro
5. Lavorazioni insalubri
6. Industrie insalubri
7. Linee guida microclima e illuminazione/altro
8. Interpelli
9. Norme tecniche
10. Giurisprudenza
11. Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali
12. Altri Documenti
13. Barriere architettoniche
14. Normativa e Documenti di approfondimento

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Luoghi di lavoro normativa requisiti

Documento completo allegato Riservato Abbonati Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full Plus

I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Tittolo II (Artt. da 62 a 68), e per il microclima al Titolo VIII Art. 180 e devono essere conformi a quanto prescritto nell'All. IV.

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dedica il Titolo II ai luoghi di lavoro. In particolare, l’art. 62, comma 1, li identifica come quelli “destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al Titolo IV)

D.Lgs. 81/2008

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Capo I Disposizioni generali 

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Luoghi di lavoro   Normativa e requisiti   Schema 1

Schema 1 - Art. 62 TUS

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Luoghi di lavoro   Normativa e requisiti   Schema 2

Schema 2 - Art. 63 TUS

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Luoghi di lavoro   Normativa e requisiti   Schema 3

Schema 3 - Art. 64 TUS

Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (N)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

(N) Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Definisce luogo di lavoro sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste  siano  a diretto contatto con il terreno circostante o meno".

Art. 7 Definizioni D.lgs 101/2020
86 bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno; (punto introdotto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203).

Luoghi di lavoro   Normativa e requisiti   Schema 4

Schema 4 - Definizione di luogo di lavoro sotterraneo

Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (1)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. (2)
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
__________

(1) Sostituzione dell'intero articolo da: Art. 32, c. 1, lett. e del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia 
(2) 
DM 18 aprile 2014 - Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti

Capo II Sanzioni

Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

(S)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 66;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."

(S) Sanzioni

(S1) Prima rivalutazione

Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), nella misura del 9,6%

(S2) Seconda rivalutazione

Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018, nella misura del 1,9%

(S3) Maggiorazione

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O n. 62) aumento del 10%

(S4) Terza rivalutazione

Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 nella misura del 15,9% dal 06 Ottobre 2023 (data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023)

...

Titolo VIII
AGENTI FISICI

Capo I Disposizioni generali

Art. 180. Definizioni e campo di applicazione 

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

ALLEGATO IV  REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO
...
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
...
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
...
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

5. ----

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

In allegato tutti i requisiti

...

NOTA 
Circolare MLPS 9 dicembre 2010, n. 42 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.

Lavorazioni insalubri

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

GU 9 agosto 1934, n. 186, S.O.
________

Capo III - Delle lavorazioni insalubri.

216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele
per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (3).

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
________

Industrie insalubri 

D.M. 5 Settembre 1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

(GU n.220 del 20.9.1994 S.O. n. 129)

ALLEGATO

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
...
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
...
104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
...
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
...
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione

C) Attività industriali

1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
...
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione 9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
...
53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione

C) Attività industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
...
16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche 

Linee guida microclima e illuminazione/altro

La valutazione della qualit  dell aria nei luoghi di lavoro

La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro - INAIL 2023

La qualità dell’aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera.

Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività. Quest’ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito. La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno.

2023 01 19 14 46 23 Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro – INAIL 2022

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l’Inail - Dr Campania e il LEAS dell’Università Federico II.

Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il secondo e si riferisce alla tematica “valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”.

la valutazione del microclima

La valutazione del microclima

Il rischio microclima nei luoghi di lavoro viene trattato nel titolo VIII e nell'allegato IV del titolo II del D.lgs. 81/2008. Le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio non sono indicate in un specifico Capo del testo di legge.

INAIL 2018

Monitoraggio microbiologico ambienti lavoro

Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro campionamento e analisi

Linee Guida, ad uso interno Inail, mirate alla definizione di uno standard tecnico-operativo di riferimento sul territorio nazionale per il monitoraggio microbiologico ambientale, l'unificazione dei criteri di lettura dei campioni (piastre) e di interpretazione dei risultati ottenuti e la creazione di banche-dati omogenee sugli agenti biologici negli ambienti di lavoro.
La pubblicazione viene divulgata all'esterno dell'Inail come contributo e stimolo allo scambio di esperienze tra gli operatori del settore.

INAIL 2010

... Segue in allegato

Interpello n. 4/2013 del 2 maggio 2013

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008). 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell’Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell’Allegato IV prevede che: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell’Allegato IV recita: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Re_
Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche. 

Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, cosi come definito dal D.Lgs. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro."
Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.
Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

Re_
La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

Norme tecniche

UNI EN 12464-1:2021
Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni

La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità oftalmiche (visive) normali o corrette. Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Data entrata in vigore: 23 settembre 2021
Sostituisce: UNI EN 12464-1:2011
Recepisce: EN 12464-1:2021

UNI EN ISO 7730:2006 
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 7730 (edizione novembre 2005). La norma presenta metodi per prevedere la sensazione termica globale ed il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte in ambienti termici moderati. Essa consente la determinazione analitica e l'interpretazione del benessere termico mediante il calcolo del PMV (predicted mean vote - voto medio previsto) e del PPD (predicted percentage of dissatisfied - percentuale prevista di insoddisfatti) e dei criteri di benessere termico locale, fornendo le condizioni ambientali considerate accettabili per il benessere termico globale così come quelle che rappresentano il disagio locale. Essa è applicabile a uomini e donne in buona salute esposti ad ambienti chiusi nei quali si cerca di raggiungere il benessere termico, ma nei quali si hanno leggere deviazioni da quest'ultimo, nella progettazione di nuovi ambienti o nella valutazione di quelli esistenti. Sebbene sia stata elaborata specificatamente per gli ambienti di lavoro, essa è applicabile a qualunque altro tipo di ambiente. Può essere utilizzata con riferimento all'ISO/TS 14415:2005, punto 4.2, quando si considerano persone con requisiti particolari, quali quelle con disabilità fisiche. Quando si considerano spazi non condizionati, occorre tenere conto delle differenze etniche, nazionali e geografiche.
...

UNI 11146:2005
Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale - Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo

La norma definisce i criteri da utilizzare per la progettazione, la costruzione ed il collaudo dei pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale.

UNI EN 16798-3:2018  (Sostituisce UNI EN 13779:2008)
Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli edifici non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di condizionamento degli ambienti (Moduli M5-1, M5-4)

La presente norma europea si applica alla progettazione, al rendimento energetico degli edifici e all'implementazione di sistemi di ventilazione, condizionamento e condizionamento di locali per edifici non residenziali soggetti ad occupazione umana, escluse applicazioni come i processi industriali. Si concentra sulle definizioni dei vari parametri che sono rilevanti per tali sistemi.
La guida per la progettazione fornita in questa norma e il CEN / TR 16798-4 sono applicabili principalmente ai sistemi di ventilazione meccanica di immissione e/o estrazione. I sistemi di ventilazione naturale o le parti naturali dei sistemi di ventilazione ibridi non sono coperti dalla presente norma. Si fa riferimento al rapporto tecnico per una guida informativa sulla progettazione di tali sistemi.
Le applicazioni per la ventilazione residenziale non sono trattate nella presente norma. Le prestazioni dei sistemi di ventilazione negli edifici residenziali sono trattate in EN 15665 e CEN / TR 14788.

Scaffalature metalliche

UNI EN 15878:2010 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Termini e definizioni
UNI EN 15512:2021 Sistemi di stoccaggio statici in acciaio - Scaffalature portapallet regolabili - Principi per la progettazione strutturale
UNI EN 15620:2021 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature portapallet - Tolleranze, deformazioni e interspazi
UNI EN 15635:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio 
UNI EN 15629:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio 
solo UNI:
UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento
UNI 11262:2017 Scaffalature metalliche - Scaffalature commerciali di acciaio - Requisiti, metodi di calcolo e prove, fornitura, uso e manutenzione

Giurisprudenza

La giurisprudenza prima dell’emanazione del D.Lgs. 81/08, definiva “ambiente di lavoro”: «quello che circonda il lavoratore in tutta la fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono recarsi per incombenze di qualsiasi natura»
(Cass. Pen. Sez. IV del 25 novembre 1961)
(Cass. Pen. Sez. IV del 6 novembre 1980, Terenziani) (Cass. Pen. Sez. IV del 27 giugno 2013, n. 28167
Secondo la Suprema Corte per “ambiente di lavoro” si deve intendere «tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione»

(Cass. Pen. Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 19553)
«ai fini delle norme di prevenzione degli infortuni» il luogo di lavoro è individuato «nel complesso dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, e quindi non solo nel cantiere o nello stabilimento in cui usualmente si svolge la specifica attività d’impresa, ma in qualsiasi altro luogo ove il lavoratore debba recarsi per esplicare le incombenze affidategli» 

(Cass. Pen. Sez. IV, 19 maggio 2011, n. 28780)
«va inteso come “luogo di lavoro”, pertanto, «condizionante l’obbligo dell’attuazione delle misure antinfortunistiche […] non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all’attività che si svolge nel cantiere»

(Cass. Pen. Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36267)
«Per luogo di lavoro deve intendersi qualsiasi luogo al quale il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidatigli» (Cass. Pen. Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36267);

(Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2013, n. 2343)
(iv) «Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa.» (Cass. Pen., Sez. IVdel 30 marzo 2018, n. 14657) «Art. 64 del d. lgs. n. 81 del 2008
Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere sgombre le vie di fuga da materiali in modo da consentirne l’utilizzazione in caso di emergenza.»

(Cassazione Penale Sez. 3 del 27 Ottobre 2022 n. 40606)
Luoghi di lavoro non conformi. Realizzazione di posti di lavoro e di passaggio, anche esterni, privi di sicurezza per i lavoratori

 
Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali

Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia

Le Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia nascono con la volontà di “uniformare e standardizzare”, sul territorio regionale, i requisiti igienico-sanitari, sia riferiti agli interventi edilizi su impianti produttivi, sia allo svolgimento delle attività produttive.

Nelle Linee Guida in materia di Requisiti Igienico-Sanitari dei Luoghi di Lavoro si riporta che per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni; mentre per impianti produttivi si intendono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi.
Sommario
1. Premessa
2. Il D.Lgs. 81/2008
3. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
4. Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro
5. Lavorazioni insalubri
6. Industrie insalubri
7. Linee guida microclima e illuminazione/altro
8. Interpelli
9. Norme tecniche
10. Giurisprudenza
11. Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali
12. Altri Documenti
13. Barriere architettoniche
14. Normativa e Documenti di approfondimento
 
Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 15.03.2024 - Aggiornamenti grafici (aggiunti n. 6 schemi)
- Inseriti link normativi www.tussl.it
- Importi rivalutati sanzioni art. 68 TUS
- Rinumerazione paragrafi
- Inserito nuovo paragrafo 4 “Valutazione del rischio radon luoghi di lavoro”
- Aggiornato paragrafo 7 “Linee guida microclima e illuminazione/altro”
- Aggiornato paragrafo 8 “Interpelli”
- Aggiornato paragrafo 9 “Norme tecniche”
- Aggiornato paragrafo 10 “Giurisprudenza”
Certifico Srl
1.0 09.02.2020 Interpello n.5 del 24 giugno 2015
Linee di indirizzo edifici lavorativi
EN ISO 15743:2008 Posti lavoro ambienti freddi
Celle frigorifere e locali a basse T
Barriere architettoniche luoghi di lavoro
Circolare ML n. 102 del 07.08.1995
Certifico Srl
0.0 11.09.2018 --- Certifico Srl
 
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia Autorizzata Abbonati
 
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