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Circolare Min. Interno 7 novembre 2020

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Circolare Min  Interno 7 novembre 2020

Circolare Min. Interno 7 novembre 2020

Precisazioni inerenti il DPCM 3 novembre 2020

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

A breve distanza dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l’adozione di un nuovo intervento governativo, finalizzato a introdurre, in un’ottica di prudenza e massima precauzione, nuove misure ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio.

Tale strategia risponde all’esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.

L’inserimento di un territorio in un’area piuttosto che in un’altra è avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con ordinanza adottata in data 4 novembre u.s., dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Tale ordinanza è efficace dal 6 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo d.P.C.M. (3 dicembre 2020).

La classificazione dei territori formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione. Nel quadro così delineato, l’art. 1 del d.P.C.M in commento detta le misure di contenimento da applicarsi in quella che può essere identificata come la prima area individuata dal provvedimento (area gialla), per la quale sono in larga parte confermate le prescrizioni dettate dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con alcuni elementi di novità, dei quali di seguito si segnalano i principali. È opportuno premettere che le disposizioni dell’art. 1, relative, come si è detto, all’area gialla, contengono previsioni che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche nei contesti territoriali disciplinati da questi due ultimi articoli.

Dette disposizioni, in altri termini, racchiudono il quadro complessivo delle misure applicabili in via generale sul territorio nazionale, ove naturalmente non lascino spazio a quelle più restrittive contenute nei successivi articoli 2 e 3 del d.P.C.M.

Tale precisazione appare doverosa soprattutto in relazione all’esercizio di alcune libertà, in particolare quelle connesse alla partecipazione alle celebrazioni religiose e alle manifestazioni pubbliche, che, anche negli scenari più severi, restano regolate dall’art. 1 del decreto, al quale fanno riferimento, rispettivamente, l’articolo 2, comma 5, e l’articolo 3, comma 5.

Resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3, di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità, di cui si dirà infra.

In coerenza con tale responsabilizzante premessa, occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa).

Si rammenta, in proposito, che il modulo pubblicato in occasione del precedente d.P.C.M. del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali di quest’Amministrazione, modulo che potrà continuare ad essere utilizzato, reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall’interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza. 
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