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Regione Lombardia n. 620 del 16 Ottobre 2020

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Regione Lombardia n. 620 del 16 Ottobre 2020

Nuova ordinanza n. 620 del 16 Ottobre 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Di seguito le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 620 del 16 Ottobre 2020, valide dal 17 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 6 novembre 2020.

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ORDINA

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Misure anti-movida
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio

1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
2. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
1.3 Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale - sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche.
1.4 Attività economiche, produttive, sportive e ricreative

Le seguenti attività sono inoltre svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:

● Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
● Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
● Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
● Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
● Uffici aperti al pubblico
● Piscine
● Palestre
● Manutenzione del verde
● Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
● Attività fisica all’aperto
● Noleggio veicoli e altre attrezzature
● Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
● Aree giochi per bambini
● Circoli culturali e ricreativi
● Formazione professionale
● Spettacoli
● Parchi tematici, faunistici e di divertimento
● Professioni della montagna
● Guide turistiche
● Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
● Strutture termali e centri benessere
● Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
● Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
● Discoteche e sale da ballo

È soggetto all’obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1.

[...]

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 17 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 6 novembre 2020.
2. Sono confermate le seguenti disposizioni:
● Paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
● Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
● Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
3. E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
4. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n.33/2020.

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Fonte: Regione Lombardia

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