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Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40

ID 3666 | | Visite: 16457 | Consulente ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/3666

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n  40

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 / Consulente merci pericolose ADR

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

(GU n.52 del 03.03.2000)

...
Allegato I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

- l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico; il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

 - l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.
_______

Decreto aggiornato da: Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 
...
c. 14 
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto"
...

Art 14 Abrogazione di norme precedentemente in vigore
...
c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
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