Slide background




Regolamento (CE) n. 1881/2006

ID 13031 | | Visite: 11325 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/13031

Regolamento CE n  1881 2006

Regolamento (CE) n. 1881/2006 / Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Consolidato Marzo 2023

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(GU L 364/5 del 20.12.2006)

Abrogazione

Il regolamento è abrogato dal Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023, in GU L 119/103 del 5.5.2023 ed in vigore dal 25.05.2023

_________

Articolo 1 Norme generali

1. I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.
2. I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.

Articolo 2 Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti

1. Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:
a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.
2. I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.
Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4. Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.

Articolo 3 Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione

1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.
3. I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4. I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

Articolo 4 Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco

Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:
a) non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;
b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;
c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d) recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.

________

Modificato da:

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008
REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 362/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014
REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1125 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1137 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015
REGOLAMENTO (UE) 2016/239 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016
REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2017
REGOLAMENTO (UE) 2018/290 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018
REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2019/1901 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1322 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/2040 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 
REGOLAMENTO (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1399 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1408 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2021 - Testo consolidato 01.2022
REGOLAMENTO (UE) 2021/2142 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2021 - Testo consolidato 07.2022
REGOLAMENTO (UE) 2022/617 della Commissione del 12 aprile 2022 - Testo consolidato 05.2022
REGOLAMENTO (UE) 2022/2388 della Commissione del 7 dicembre 2022 - Testo consolidato 01.2023
REGOLAMENTO (UE) 2023/465 della Commissione del 3 marzo 2023 - Testo consolidato 03.2023

Rettificato da:

Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag. 47 (629/2008)
Rettifica, GU L 095, 31.3.2012, pag. 14 (1259/2011)
Rettifica, GU L 267, 18.10.2017, pag. 6 (696/2014)
Rettifica, GU L 298, 19.11.2019, pag. 12 (2019/1870)
Rettifica, GU L 310, 2.12.2019, pag. 60 (2019/1870)
Rettifica, GU L 233, 8.9.2022, pag.  92 (2019/1870) - Testo consolidato 01.2023

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Apr 03, 2024 101

Regolamento delegato (UE) 2024/1004

Regolamento delegato (UE) 2024/1004 ID 21611 | 03.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1004 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori… Leggi tutto
Decreto 21 marzo 2024
Mar 30, 2024 437

Decreto 21 marzo 2024

Decreto 21 marzo 2024 ID 21603 | 30.03.2024 Decreto 21 marzo 2024 Designazione del laboratorio nazionale di riferimento nonche' definizione dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 399
Feb 12, 2024 316

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 ID 21348 | 12.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i… Leggi tutto
Decreto 30 gennaio 2024
Feb 08, 2024 721

Decreto 30 gennaio 2024

Decreto 30 gennaio 2024 / Produzione biologica ed etichettatura ID 21335 | 08.02.2024 Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei… Leggi tutto
Feb 04, 2024 223

Direttiva 81/432/CEE

Direttiva 81/432/CEE Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU L 167 del 24.6.1981) Abrogata… Leggi tutto
Feb 04, 2024 218

Direttiva 78/142/CEE

Direttiva 78/142/CEE ID 21297 | 04.02.2024 Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari… Leggi tutto
Direttiva 80 766 CEE
Feb 04, 2024 262

Direttiva 80/766/CEE

Direttiva 80/766/CEE ID 21292 | 03.02.2024 Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU… Leggi tutto
Decreto 9 novembre 2023
Gen 26, 2024 358

Decreto 9 novembre 2023

Decreto 9 novembre 2023 / Modifica Decreto fertilizzanti ID 21249 | 26.01.2024 Aggiornamento degli allegati 6, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.… Leggi tutto
Gen 22, 2024 476

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 ID 21219 | 22.01.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui è… Leggi tutto
Gen 22, 2024 362

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 ID 21218 | 22.01.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 104721

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 55686

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 49763

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto