Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/1676

ID 12031 | | Visite: 3559 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/12031

Regolamento delegato UE 2020 1676

Regolamento delegato (UE) 2020/1676 

Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate

GU L 379/1 del 13.11.2020

Entrata in vigore: 14.11.2020

...

La Commissione Europea

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» (UFI) nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
(2) Il settore delle pitture ha espresso una preoccupazione specifica sulla praticabilità delle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria nel caso di pitture formulate in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita. Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione può essere chiesto di formulare e fornire pitture con un numero quasi illimitato di composizioni diverse. Ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, i responsabili della formulazione dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato.
(3) Per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le pitture personalizzate, in particolare per le piccole e medie imprese, le prescrizioni devono essere modificate dal Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione al fine di prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dall’obbligo, previsto nel medesimo allegato, di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate devono tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni di cui all’allegato VIII.
(4) Alla luce di quanto sopra, è opportuno modificare l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di stabilire una regola per le pitture personalizzate che non sono oggetto di notifica delle informazioni e di creazione di un UFI corrispondente, in base alla quale sull’etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata. Inoltre, se la pittura personalizzata contiene una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, tale concentrazione dovrebbe essere inclusa nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata, giacché è più probabile che le miscele contenute nelle pitture personalizzate in tale concentrazione siano rilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria.
(5) Considerati l’avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l’uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1o gennaio 2021 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli identificatori unici di formula di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell’articolo 45 sono inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e ivi figurano insieme, elencati in ordine decrescente di concentrazione delle miscele nella pittura personalizzata, in conformità alle disposizioni dell’allegato VIII, parte A, punto 5.
Nel caso previsto al primo comma, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto all’identificatore unico di formula corrispondente, in conformità all’allegato VIII, parte B, punto 3.4.
Ai fini del presente paragrafo per pittura personalizzata si intende una pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori.

____

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 1676.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/1676
 
IT507 kB544

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 98

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 110

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 103

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 88

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 217

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 191

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 90

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 141

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105188

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71808

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto