Slide background
Slide background




FAQ ECHA - Scheda di sicurezza (SDS)

ID 10097 | | Visite: 11317 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10097

FAQ ECHA

FAQ – Scheda di sicurezza (SDS)

ID 10097 | 11.01.2020

In allegato FAQ ECHA relative alle schede di sicurezza. 

Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente.

Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali.

Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza.

Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH. La scheda è divisa in 16 sezioni.

...

Il REACH richiede modifiche alle schede di sicurezza?

Sì, ai sensi degli articoli 31 e 32 del regolamento REACH sono necessarie alcune modifiche alla scheda di dati di sicurezza (SDS). Tuttavia, i doveri e le responsabilità delle schede di dati di sicurezza (SDS) rimangono sostanzialmente gli stessi. La guida per la compilazione delle schede di dati di sicurezza è riportata nell'allegato II del regolamento REACH.

L'elenco seguente riepiloga le principali modifiche:

- Le misure di gestione dei rischi per gli usi identificati in relazione alla salute umana e all'ambiente devono essere riassunte nella sezione 8 (e 7). Ciò include misure relative al consumatore comunicate a un utente a valle che produce articoli o preparazione del consumatore. Anche i pertinenti livelli derivati ​​senza effetto (DNEL) e le concentrazioni previste senza effetto (PNEC) dovrebbero essere presentati qui.

- Le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, la tossicologia e l'ecotossicologia nella SDS devono essere aggiornate in linea con i requisiti di informazione di cui all'allegato VI-XI del regolamento REACH.
- I risultati della valutazione PBT e vPvB devono essere presentati nella sezione 12.
- Le informazioni sugli usi sconsigliati nella sezione 16 della SDS potrebbero dover essere aggiornate in base all'esito della valutazione della sicurezza chimica del produttore (CSA).
- Laddove gli scenari di esposizione (ES) siano sviluppati a seguito dell'esecuzione di una valutazione della sicurezza chimica ai sensi dell'articolo 14 del regolamento REACH, questi devono essere allegati alla SDS e quindi opportunamente trasferiti lungo la catena di approvvigionamento. Le informazioni sugli usi della sostanza nella sezione 1.2 della SDS devono essere coerenti con i titoli brevi dell'ES in allegato, indicando quali usi sono coperti dall'ES.
- Poiché REACH include l'obbligo di includere le considerazioni sullo smaltimento dei rifiuti nella valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche del produttore, potrebbe essere necessario aggiornare la sezione 13 della SDS con i consigli di gestione dei rifiuti specifici per sostanza contenuti nell'ES.

È importante notare che ora le SDS sono inoltre richieste per le sostanze valutate PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), per le sostanze incluse nell'elenco dei candidati per la potenziale inclusione nell'allegato XIV del REACH Regolamento, nonché per le miscele contenenti una di queste sostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

È inoltre possibile consultare la Guida alla registrazione e la sezione 6.1.1-'Fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS) ai clienti' all'indirizzo: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry -uso

Data modificata: 10/11/2016

ID: 0132

Versione: 1.0

Questa risposta è stata concordata con gli helpdesk nazionali.

In quale lingua deve essere fornita la SDS?

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH, la scheda di dati di sicurezza (SDS) deve essere fornita in una lingua ufficiale dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che gli Stati membri) interessato fornire diversamente. Immissione sul mercato significa fornire o mettere a disposizione, in cambio di un pagamento o gratuitamente, a terzi. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato (articolo 3, paragrafo 12, del regolamento REACH).

Data modificata: 10/11/2016

ID: 0134

Versione: 1.0

Questa risposta è stata concordata con gli helpdesk nazionali.

Quando deve essere comunicato il numero di registrazione lungo la catena di approvvigionamento?

Per una sostanza o miscela che richiede una scheda di dati di sicurezza (SDS) ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH, l'allegato II del REACH richiede che il numero di registrazione assegnato conformemente all'articolo 20 del REACH sia indicato nella SDS quando è disponibile. L'articolo 31, paragrafo 9, del REACH prevede occasioni specifiche in cui una SDS aggiornata dovrebbe essere fornita senza indugio. La ricezione di un numero di registrazione di per sé non è elencata come una di queste occasioni. Tuttavia, poiché l'assegnazione di un numero di registrazione è di grande potenziale interesse per gli utilizzatori a valle della sostanza, può essere consigliabile inviare ai clienti esistenti una SDS aggiornata immediatamente o alla successiva fornitura della sostanza o di una miscela che la contenga. La SDS dovrebbe ovviamente essere aggiornata per includere i numeri di registrazione per i clienti che riceveranno la sostanza o la miscela per la prima volta. Si noti in particolare che la frase finale dell'articolo 31, paragrafo 9, richiede che "qualsiasi aggiornamento successivo alla registrazione deve contenere il numero di registrazione". Si noti che ci sono disposizioni dettagliate nel regolamento (UE) n. 453/2010 che modifica l'allegato II del regolamento REACH in merito a quando la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante di una trasmissione comune (le ultime quattro cifre della registrazione completa originale numero) può essere omesso da un fornitore che è un distributore o un utente a valle.   

Analogamente, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento REACH indica che quando i numeri di registrazione devono essere comunicati ai clienti ai sensi dell'articolo 32 (Obblighi di comunicazione per sostanze e miscele che non richiedono una SDS), è necessario fornire il numero di registrazione, se disponibile. Le occasioni in cui è richiesto un aggiornamento senza indugio sono indicate all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento REACH. Ancora una volta, la ricezione di un numero di registrazione di per sé non è elencata come una di queste occasioni. Per ragioni analoghe si può ritenere auspicabile inviare comunque informazioni aggiornate. Si noti ancora che l'ultima frase dell'articolo 32, paragrafo 3, del REACH richiede anche che "qualsiasi aggiornamento successivo alla registrazione contenga il numero di registrazione". Ulteriori indicazioni sono disponibili nella sezione 6.1.2-'Fornire altre informazioni ai clienti'http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach .

Le disposizioni degli articoli 31 e 32 del REACH si applicano indipendentemente dal fatto che il termine di registrazione pertinente debba ancora venire o sia già scaduto. 

Data modificata: 10/11/2016

ID: 0137

Versione: 1.1

Questa risposta è stata concordata con gli helpdesk nazionali.

Un fornitore con sede nell'UE di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di cui all'articolo 31 del REACH ha il dovere di fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS) conforme al REACH ai propri clienti non UE?

Ai sensi del regolamento REACH non vi è alcun obbligo per i fornitori di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di cui all'articolo 31 di fornire una SDS ai propri clienti non UE. L'articolo 31, paragrafo 1, si riferisce ai "destinatari della sostanza o della miscela". L'articolo 3, paragrafo 34, del regolamento REACH definisce un "destinatario di una sostanza o di una miscela" come utilizzatore a valle o un distributore che riceve una sostanza o una miscela. Sia gli utilizzatori a valle che i distributori sono, in linea con le rispettive definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 3, paragrafo 14, persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità. L'obbligo di fornire una SDS ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH si applica pertanto solo ai destinatari della sostanza o della miscela stabilita nell'UE.

Tuttavia, è evidente che l'obbligo di fornire una SDS conforme al REACH a clienti non UE, nel contesto dell'esportazione, può sorgere in base ad altri atti legislativi. Ad esempio, l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 689/2008 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose, che attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'UE, impone alle società che esportano determinate sostanze chimiche pericolose nell'ambito di applicazione del presente regolamento di fornire un regolamento REACH SDS conforme quando li esportano al di fuori dell'UE.

Data modificata: 10/11/2016

ID: 0138

Versione: 1.0

Questa risposta è stata concordata con gli helpdesk nazionali.

I nomi delle sostanze utilizzati nella SDS devono essere in una lingua ufficiale di uno Stato membro?

Sì, dovrebbero.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del REACH, la SDS deve essere redatta in una lingua ufficiale dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri interessati non dispongano altrimenti.

Pertanto, le sostanze attualmente elencate in inglese solo nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento CLP o nell'inventario C&L devono essere tradotte in una lingua ufficiale dello o degli Stati membri in cui sono immesse sul mercato a meno che gli Stati membri fornisce diversamente.

L'ECHA intende rendere disponibili i nomi chimici tradotti delle voci dell'allegato VI in una versione successiva dell'inventario pubblico di C&L.

Data modificata: 10/11/2016

ID: 0139

Versione: 1.0

Questa risposta è stata concordata con gli helpdesk nazionali.

[...segue in allegato]

...

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato FAQ ECHA - Scheda di sicurezza Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
496 kB 112

Tags: Chemicals Schede Dati Sicurezza SDS Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 94

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto
Mar 25, 2024 104

Direttiva 2001/58/CE

Direttiva 2001/58/CE ID 21574 | 25.03.2024 Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della… Leggi tutto
Mar 25, 2024 92

Decreto 7 settembre 2002

Decreto 7 settembre 2002 ID 21573 | 25.03.2024 Decreto 7 settembre 2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio. (GU n.252 del 26.10.2002) Collegati
Direttiva 2001/58/CE
Leggi tutto
PNAA Ministero della Salute 2024 2026
Mar 11, 2024 219

PNAA Ministero della Salute 2024-2026

Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali 2024-2026 ID 21478 | 11.03.2024 La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede un’attività di verifica ispettiva e un’attività di campionamento a sua volta distinta in MONITORAGGIO e in… Leggi tutto
Feb 28, 2024 784

Decreto 15 febbraio 2024

Decreto 15 febbraio 2024 / Elenco officine autorizzate produzione PMC al 14.02.2024 Approvazione dell'elenco delle officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici. (GU n.49 del 28.02.2024) Collegati[box-note]I Presidi Medico Chirurgici… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 103176

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 70455

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto