Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324

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Regolamento 2017 2324

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324  Glifosato Approvazione fino al 15.12.2022 (Prorogato al 15.12.2023)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12 dicembre 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Proroga approvazione al 15.12.2923

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione del 2 dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU L 312/99 del 5.12.2022), l'approvazione del glifosato come sostanza attiva è prorogata al 15.12.2923.

Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva glifosato, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2017.

_______

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza approvazione

 

Disposizione specifiche

Glifosato N. CAS: 1071-83-6 N. CIPAC 284Glifosato N. CAS: 1071-83-6 N. CIPAC 284

N-(phosphonomethyl)glycine

≥ 950 g/kg Impurità: Formaldeide, meno di 1 g/kg N-Nitroso-glifosato, meno di 1 mg/kg

16 dicembre 2017

15 dicembre 2022

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi non colturali;

— la protezione degli operatori e degli utilizzatori amatoriali;

— il rischio per i vertebrati terrestri e le piante terrestri non bersaglio;

— il rischio per la diversità e l'abbondanza dei vertebrati e degli artropodi terrestri non bersaglio attraverso interazioni trofiche;

 — la conformità degli impieghi pre-raccolto alle buone pratiche agricole. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri provvedono affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo nelle aree specifiche indicate all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE. Gli Stati membri assicurano l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente e quelle del materiale di prova usato negli studi tossicologici. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2).

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) nella parte A è soppressa la voce 25 relativa al glifosato;

2) nella parte B è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza approvazione

 

Disposizione specifiche

118

Glifosato N. CAS: 1071-83-6 N. CIPAC 284

N-(phosphonomethyl)glycine

≥ 950 g/kg Impurità: Formaldeide, meno di 1 g/kg N-Nitroso-glifosato, meno di 1 mg/kg

16 dicembre 2017

15 dicembre 2022
Prorogato a 15.12.2023

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— la protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi non colturali;

 — la protezione degli operatori e degli utilizzatori amatoriali;

— il rischio per i vertebrati terrestri e le piante terrestri non bersaglio;

— il rischio per la diversità e l'abbondanza dei vertebrati e degli artropodi terrestri non bersaglio attraverso interazioni trofiche;

— la conformità degli impieghi pre-raccolto alle buone pratiche agricole. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri provvedono affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo nelle aree specifiche indicate all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE. Gli Stati membri assicurano l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente e quelle del materiale di prova usato negli studi tossicologici.

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)

 

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

GUUE L 333/10 del 15.12.2017

Entrata in vigore: 16.12.2017

Applicazione: 16.12.2017

Normativa di riferimento:

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Glifosato - rinnovo autorizzazione
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