Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Dichiarazione FGAS 2019: non prevista - Banca dati dal 24.09.2019

ID 8320 | | Visite: 23356 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/8320

Comunicazione F GAS 2019

Dichiarazione FGAS 2019

E' abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio (2019) prevista prima dell'emanazione del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati, con il nuovo decreto le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati (ISPRA - in allestimento) entro 30 gg dall'intervento a partirte dal 24 Settembre 2019.

Il 09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019

Il nuvo D.P.R. introduce alcune novità estendendo il campo di applicazione anche nelle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature fisse di regrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.

L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti

Con il nuovo decreto le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall'intervento a partirte dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse.
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione; 
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.

Vedi: Vademecum F-GAS 2019

Collegati

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 64

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
Guida operativa e modulistica procedimenti BESS
Apr 16, 2024 86

Guida operativa e modulistica procedimenti BESS

Guida operativa e modulistica procedimenti BESS ID 21695 | 16.04.2024 / In allegato La presente guida operativa si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, ai sensi del DL 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b) di… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 105

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 199

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 103

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente